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L’apprendista dimissionario risarcisce l’azienda per la formazione

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Sentenza Tribunale di Roma

È valida la clausola inserita nel contratto di apprendistato professionalizzante per cui, in caso di recesso anticipato del lavoratore durante il periodo formativo, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione. Fermo il diritto del lavoratore in apprendistato a rassegnare in ogni momento le dimissioni, se le parti hanno convenuto un periodo minimo di durata il datore ha il diritto di recuperare le retribuzioni versate al dipendente

Fonte: ntpluslavoro/ilsole24ore
 
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