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Si può assoggettare TFR a tassazione ordinaria?

tomarino

Utente
Nella dichiarazione del 730/2017 (redditi 2016) non ho capienza di IRPEF pagata per detrarre le agevolazioni fiscali derivanti da ristrutturazione, posso assoggettare il mio TFR liquidato nel 2016 /stesso anno d'imposta a tassazione ordinaria, anche se è a mio sfavore, per trovare la capienza alle detrazioni godute?
 
Il TFR non rientra tra i redditi per i quali è prevista l'applicazione dell'opzione per la tassazione ordinaria.
In questo caso la legge prevede che sarà l'Ade ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute sul TFR percepito (tenuto conto ovviamente di quanto versato dal sostituto d'imposta) e ad inviare apposita comunicazione al contribuente.
Nella liquidazione l'Ade applicherà la tassazione separata ovvero quella ordinaria, a seconda di quella che è più favorevole per il contribuente.
Pertanto nel mod. 730 inserirai tutte le detrazioni a cui hai diritto, dopodiché sarà l'Ade che applicherà al TFR la tassazione più favorevole.
Saluti.
 
Grazie Rocco, però io sono andato presso l'Agenzia delle Entrate e un dirigente con il quale ho parlato è stato possibilista riservandosi la risposta definitiva, visto che la mia opzione è a vantaggio dell'agenzia (pagherei aliquote più alte) e non certo mio. Io sono fiducioso e attendo la risposta ufficiale. Se poi tu conosci l'art. di legge che lo vieta fammelo sapere cortesemente. Saluti
 
Vi è l'art. 19 del TUIR che stabilisce che la liquidazione del TFR è effettuata dall'Ade mentre l'art. 17 c. 3 del TUIR è la norma che stabilisce le modalità in base alle quali l'Ade applica la tassazione, tassazione che può essere quella separata ovvero quella ordinaria, se risulta più favorevole per il contribuente.
Saluti.
 
Ultima modifica:
In pratica quando faccio 730 pecompilato in che rigo inserisco il dato del TFS.
Nel CUD vedo importo pagato a tadsazione separata ma non quanto pagato di Irpef e se lo inserisco male in 730 mi calcola un' aliquota " ordinaria" certo non più favorevole..
 
Per es. n caso di incapienza per l 'anno in cui dovrei detrarre (ristrutturazione) l'Irpef trattenuta su TFS può costituire una base?
 
Come già detto il TFS costituisce reddito a tassazione separata per il quale non è possibile optare per la tassazione ordinaria.
In caso di incapienza, pertanto, la detrazione per ristrutturazione non fruita va persa.
Saluti.
 
Vi è l'art. 19 del TUIR che stabilisce che la liquidazione del TFR è effettuata dall'Ade mentre l'art. 17 c. 3 del TUIR è la norma che stabilisce le modalità in base alle quali l'Ade applica la tassazione, tassazione che può essere quella separata ovvero quella ordinaria, se risulta più favorevole per il contribuente.
Saluti.
Buongiorno, mi ricollego a questo forum perchè descrive una situazione analoga alla mia, per la quale sto dibattendo in questi giorni con l'Ade. Sono andata in pensione nel 2020 con pagamento del riscatto università di oltre 113 mila euro e mi è arrivata in questi giorni la liquidazione dell'Ade che mi chiede di pagare ulteriori 1900 € a conguaglio. A me converrebbe la tassazione ordinaria del 2020 che includa TFR e la deduzione del riscatto, perchè ciò determina un rimborso a mio credito di 12000€. Su mia richiesta all'Ade hanno ricalcolato l'aliquota media di tutti i redditi, incluse le deduzioni, che risulta del 33%, mentre la media dei cinque anni precedenti è del 30%. Quindi , nonostante sia molto più conveniente la tassazione ordinaria (l'aliquota media è si più alta, ma il reddito imponibile è molto basso per effetto delle deduzioni, e ne risulta quindi un credito di 12000€) all'Ade concludono che resta la tassazione separata del 30%. Dopo la mia richiesta di spiegazioni, all'Ade insistono col dire che il TFR non può mai essere portato in tassazione ordinaria, ma può essere solo fatto un confronto "virtuale" di aliquote, che così facendo tiene conto solo "virtualmente" delle deduzioni. . Secondo me l'art. 17 del tuir ammette palesemente la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, ma secondo l'Ade non è così perchè, il tfr resta comunque sempre a tassazione separata. Ho semplificato molto per essere sintetico nella descrizione del mio caso, ma se volete posso chiarire meglio. Se mi date un consiglio per uscire da questa assurda situazione, vi ringrazio in anticipo.
 
A mio avviso l'interpretazione dell'ufficio è errata.
L'Agenzia delle Entrate è tenuta ad applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole al contribuente, in quanto previsto dalla legge (art. 17 c. 3 del TUIR).
La Corte di Cassazione (Sent. 21283/2016) ha stabilito che l'Amministrazione è tenuta ad applicare la tassazione ordinaria qualora più favorevole al contribuente non essendo prevista nella fattispecie la sola tassazione separata.
Ciò premesso, se l'ufficio non vuole rivedere la propria interpretazione, non dovrà pagare l'avviso bonario ed impugnare la cartella di pagamento che le verrà notificata a seguito dell'iscrizione a ruolo.
Saluti.
 
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