Tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum abrogativi, quattro dei quali riguardano normative di diritto del lavoro. Due di questi referendum si concentrano sulla disciplina sanzionatoria per licenziamenti illegittimi.
In particolare si tratta di:
- Referendum su Abrogazione del Jobs Act - Il primo referendum, ammesso dalla sentenza n. 12/2025, propone l'abrogazione del DLgs. 23/2015, noto come Jobs Act. Se approvato, verrà abolita la normativa introdotta nel 2015, ripristinando una disciplina unitaria per tutti i lavoratori. In particolare, torneranno in vigore l'art. 18 della L. 300/70 o l'art. 8 della L. 604/66, a seconda delle dimensioni dell'azienda.
- Referendum: Licenziamenti nelle Piccole Imprese - Il secondo referendum, ammesso dalla sentenza n. 13/2025, mira a modificare l'art. 8 della L. 604/66, eliminando il limite massimo dell'indennizzo per licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Attualmente, questo limite è fissato a sei mensilità, ma potrebbe essere rimosso, lasciando al giudice la discrezionalità di stabilire l'indennizzo sulla base di vari parametri.
La divisione delle forze politiche e la purtroppo ormai tradizionale astensione dal voto potrebbero impedire il raggiungimento del quorum necessario per la validità dei referendum.
Ti segnaliamo:
1) Referendum su Jobs act possibili sviluppi
Va ricordato anche che entro giugno, la Corte Costituzionale potrebbe pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 9 del DLgs. 23/2015, che prevede la riduzione dell'indennizzo per le piccole imprese. La decisione, attesa per il 23 giugno, potrebbe dichiarare incostituzionale la norma attuale, seguendo le indicazioni del quesito referendario sull'art. 8 della L. 604/66.
Se i referendum non raggiungeranno il quorum, la sentenza della Corte Costituzionale potrebbe comunque portare a significative modifiche nella disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese, creando di fatto due regimi differenziati:
- uno per le imprese più grandi, con reintegrazione quasi automatica, e
- uno per le piccole imprese, senza reintegra ma con sanzioni indennitarie senza limiti massimi.
2) Licenziamento e reintegra: le sentenze
Ricordiamo di seguito alcune sentenze della Cassazione e della Consulta che recentemente hanno evidenziato un orientamento volto a rafforzare la tutela dei lavoratori, ampliando le circostanze in cui è prevista la reintegra e rivedendo i criteri per il calcolo degli indennizzi.
Ad esempio, con la sentenza n. 12174 del 08.05.2019, la Cassazione ha interpretato le disposizioni del Jobs Act, nel senso che l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore - che dà luogo alla reintegra - comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato materialmente, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non avesse rilievo disciplinare.
In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale con le sentenze n. 128 e n. 129 del 2024 ha ampliato l'applicabilità della tutela reintegratoria attenuata, estendendola ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui si dimostri l'insussistenza del fatto materiale contestato.
Leggi per maggiori dettagli Licenziamento e reintegra le novità dalla Corte costituzionale e Reintegra per tutti i licenziamenti nulli dice la consulta
Licenziamenti Economici e Reintegra: La Corte Costituzionale ha chiarito anche che, in caso di licenziamento per motivi economici o organizzativi, se tali motivi risultano inesistenti, il lavoratore ha diritto al reintegro senza considerare la possibilità di ricollocamento (repêchage) all'interno dell'azienda.
Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 194 dell' 8 novembre 2018, invece era stato dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato – ancorato solo all’anzianità di servizio – previsto dall’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015 e confermato dal cosiddetto “decreto dignità 4 2029”.
Vedi su questo Indennità di licenziamento sentenza 194 2018 della Consulta
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3) Gli altri due referendum ammessi dalla Consulta
Con le sentenze nn. 14 e 15 della Corte costituzionale sono stati inoltre ammessi referendum che mirano all'abrogazione di
- disposizioni del DLgs. 81/2015 riguardanti la durata massima dei contratti a termine, le condizioni per proroghe e rinnovi (art. 19, commi 1, 1-bis e 4 e art. 21, comma 01), e
- dell'art. 26, comma 4 del DLgs. 81/2008, che esclude la responsabilità solidale dell'imprenditore committente per i danni derivanti dai rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In particolare si trattera di scegliere che mantere i sistema attuale sistema di responsabilità solidale, con le sue deroghe , oppure ripristinare tale responsabilità, senza eccezioni.
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