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ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI

3 minuti, 03/02/2012

Istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati

Pubblicati i codici tributo per il versamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati introdotta dal Decreto Monti

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 11 del 03/02/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Risoluzione del 3 febbraio 2012 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’imposta erariale sugli aeromobili privati (Articolo 16, commi 11 e 15-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. Decreto Salva-Italia).

L’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, reca “disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”.

In particolare, il comma 11 dell’articolo 16 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce “l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale” nelle misure annuali ivi stabilite.
Il comma 12, nell’individuare i soggetti tenuti al versamento dell’imposta erariale, prevede che l’imposta in parola “e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.
Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità”.

Il comma 13 dispone che “Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012”.

Il comma 14-bis prevede che “L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore”.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento della suddetta imposta tramite il modello F24 Versamenti con elementi
identificativi.
Inoltre, il comma 15-bis prevede che “In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle predette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “3368” denominato “Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’art. 16, comma 11 e 15-bis, d.l. 201/2011”
  • “8935” denominato “Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”
  • “1930” denominato “Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
    - il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
    - il campo “elementi identificativi” è valorizzato con le marche di nazionalità e di immatricolazione, identificative dell’aeromobile;
    - il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
    - il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.

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Allegato

Risoluzione del 3/02/2012 n. 11
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