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RIENTRO DEI CERVELLI: IN G.U. IL DECRETO

1 minuto, Redazione , 10/06/2016

Rientro dei cervelli: in G.U. il decreto

Pubblicato il decreto per il rientro dei cervelli che regolamenta l' agevolazione fiscale quinquennale per i cd. lavoratori impatriati

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stato pubblicato nella G.U. 8 giugno 2016, n. 132,  il  Decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze,  26 maggio 2016 che  individua il regime speciale per lavoratori impatriati, in attuazione dell'articolo 16 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

In particolare è previsto che al reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, che concorre alla formazione del reddito complessivo del 70%, le relative agevolazioni fiscali trovino applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per il periodo d'imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni (art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 147/2015):

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  •  l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  •  l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
  •  i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.Lgs. nn. 108/2012 e 206/2007).

Sono altresì destinatari  anche i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente:

  •  un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più e in possesso di un titolo di laurea;
  •  un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La fruizione dei benefici in esame è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 44, D.L. n. 78/2010).

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