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MOBILITÀ NELLE AREE DI CRISI COMPLESSA

2 minuti, Redazione , 03/08/2018

Mobilità nelle aree di crisi complessa

Istruzioni INPS per il pagamento del trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale: Circolare 90-2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare n. 90 del 1 agosto 2018 l'inps illustra la disciplina in materia di accesso alla prestazione di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che riguarda  i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il documento ricorda innanzitutto che le aree di crisi complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, comunicate dal Ministero dello Sviluppo economico, sono Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017).

Possono essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato la prestazione il 31 dicembre 2017, per i quali il trattamento non può essere considerato cessato alla data del 1° gennaio 2018, fissata dalla norma.

La prestazione è concessa per la durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Diversamente dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.

 Spetta alla Regione, che se ne assume la responsabilità, l’accertamento in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa, la verifica dell’applicazione contestuale ai lavoratori delle misure di politica attiva individuate nel piano regionale e degli altri dati richiesti.

In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, la trasmissione all’INPS dei provvedimenti regionali di autorizzazione deve avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale “18020”.

Al fine del controllo sulla coerenza tra quanto autorizzato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto verificherà che l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti regionali.

Per l’anno 2018 l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.638,63, comprensivo di copertura figurativa e ANF; il suddetto dato viene utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga.

Qualora, tenuto conto degli importi già autorizzati, l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia superiore all’importo residuo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento in esecuzione di tale ultimo provvedimento, nonché di quelli successivi, dandone notizia alla Regione ed al Ministero.

Al fine di consentire i dovuti controlli, ogni file xml inviato in SIP dalla Regione dovrà contenere un unico provvedimento regionale che fa riferimento al decreto convenzionale “18020”, anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in SIP di file xml contenenti più decreti regionali facenti riferimento al decreto convenzionale “18020”.L’Istituto non darà seguito ai pagamenti in esecuzione di provvedimenti regionali inviati con modalità diverse.

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