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RESIDENZA PER RIFUGIATI ED EXTRACOMUNITARI: CHIARIMENTI

1 minuto, Redazione , 29/08/2018

Residenza per rifugiati ed extracomunitari: chiarimenti

La dimora abituale dei richiedenti asilo vale come residenza ai fini del lavoro - Nuova circolare Ministero del lavoro - Anpal

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministero del Lavoro ha emanato il 27 agosto 2018 una circolare congiunta con ANPAL per riepilogare  l'indirizzo normativo sul requisito della residenza per cittadini extracomunitari  con permesso di soggiorno e   richiedenti asilo , per ribadire il loro diritto ad accedere alle misure di politica attiva del lavoro, come strumento di reale integrazione sociale.

In particolare, riguardo il requisito della residenza anagrafica, spesso segnalato come problematico nella gestione pratica dei Centri per l'impiego,  viene chiarito che  l'indirizzo del domicilio abituale, anche presso un centro di accoglienza,  in attesa del permesso di soggiorno o dello status  di rifugiato, è sufficiente per accedere  ad esempio   a tirocini o LSU attivati dagli enti locali. Il chiarimento riprende quanto già chiaramente affermato nella circolare ANPAL del 23 maggio  che affermava:

"L’articolo 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 prevede la “disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti
sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento”.
L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture […] a cui è rilasciato
il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
Poiché tale norma riveste il carattere di lex specialis con riferimento a questa  specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della
residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego
– previsto dall’articolo 11 del D.Lgs.
150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto  dal luogo di dimora abituale."

Viene rivolto in particolare ai Centri per l'impiego l'invito ad ottemperare a queste istruzioni e si ricorda anche che    l'Inps ha fornito indicazioni precise nel messaggio 3151/2017 ai datori di lavoro , riguardo la gestione del flusso  Uniemens di tali lavoratori,  per i quali è possibile inseire il codice fiscale provvisorio,  e impiegarli regolarmentecin azienda, ad esempio per tirocini formativi.

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