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ISTANZA DI RIMBORSO: CHIARITI COME VANNO CONTATI I GIORNI

2 minuti, Redazione , 09/10/2018

Istanza di rimborso: chiariti come vanno contati i giorni

Termine di decadenza presentazione istanza di rimborso: ecco come si calcola il dies a quo

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L'istanza per chiedere il rimborso di somme versate per errore o in eccedenza ha un termine di 48 mesi, ma quando inizia il conto di tale periodo? Dal momento del versamento errato o da quello in cui sorge il diritto al rimborso? Chiarimenti su questo termine sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018.  In generale, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di

  • errore materiale
  • duplicazione 
  • inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento

è di 48 mesi, così come previsto dall'articolo 38 del DpR 602/73. C

Come si legge nel documento di prassi, per consolidato orientamento della giurisprudenza, il dies a quo da cui far decorrere i 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. E ciò perché, in tali ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d’imposta e in quale misura.

Al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale. Si tratta, in tali ipotesi, di pagamenti che presentano un qualche carattere di provvisorietà e ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo pagamento (o in quella medesima misura) in via definitiva. In queste situazioni, quindi, il versamento è da considerarsi dovuto in quella misura al momento della sua effettuazione, e solo in seguito è possibile verificare l’inesistenza  totale o parziale dell’obbligo tributario che vi era sotteso.

Da quanto sopra riportato emerge come l’unico criterio che, secondo i giudici di legittimità, consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso sia rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.

Il testo della consulenza giuridica è allegato a questo articolo.

Allegato

Istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate. Risposta 1 del 4.10.2018

Tag: RIMBORSO IVA 2026 RIMBORSO IVA 2026 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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