×
HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2024

/

ISTANZA DI RIMBORSO: CHIARITI COME VANNO CONTATI I GIORNI

2 minuti, Redazione , 09/10/2018

Istanza di rimborso: chiariti come vanno contati i giorni

Termine di decadenza presentazione istanza di rimborso: ecco come si calcola il dies a quo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'istanza per chiedere il rimborso di somme versate per errore o in eccedenza ha un termine di 48 mesi, ma quando inizia il conto di tale periodo? Dal momento del versamento errato o da quello in cui sorge il diritto al rimborso? Chiarimenti su questo termine sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 1 del 4 ottobre 2018.  In generale, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di

  • errore materiale
  • duplicazione 
  • inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento

è di 48 mesi, così come previsto dall'articolo 38 del DpR 602/73. C

Come si legge nel documento di prassi, per consolidato orientamento della giurisprudenza, il dies a quo da cui far decorrere i 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. E ciò perché, in tali ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d’imposta e in quale misura.

Al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale. Si tratta, in tali ipotesi, di pagamenti che presentano un qualche carattere di provvisorietà e ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo pagamento (o in quella medesima misura) in via definitiva. In queste situazioni, quindi, il versamento è da considerarsi dovuto in quella misura al momento della sua effettuazione, e solo in seguito è possibile verificare l’inesistenza  totale o parziale dell’obbligo tributario che vi era sotteso.

Da quanto sopra riportato emerge come l’unico criterio che, secondo i giudici di legittimità, consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso sia rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.

Il testo della consulenza giuridica è allegato a questo articolo.

Può esserti utile il foglio di calcolo per il rilascio del Visto di conformità IVA e altri crediti  - (excel)

Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:

Allegato

Istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate. Risposta 1 del 4.10.2018

Tag: RIMBORSO IVA 2024 RIMBORSO IVA 2024 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2024 · 29/04/2025 Modello IVA TR: entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile occorre inviare il Modello IVA TR per chi vuole chiedere il rimborso o compensare il credito IVA primo trimestre: istruzioni

Modello IVA TR: entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile occorre inviare il Modello IVA TR per chi vuole chiedere il rimborso o compensare il credito IVA primo trimestre: istruzioni

Garanzia rimborsi IVA: quando sono ammesse modifiche

Le Entrate chiriscono che la garanzia IVA può essere modificata entro i tempi della istruttoria e non dopo il pagamento del rimborso

Rimborsi IVA beni di terzi: la nozione di beni ammortizzabili

Le Entrate chiariscono i requisiti per ottenere il rimborso IVA su interventi su beni ammortizzabili di terzi: recepito l'orientamento della Cassazione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.