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LEGGE DI BILANCIO 2019: ECCO COME FUNZIONA IL "SALDO E STRALCIO"

1 minuto, Redazione , 04/01/2019

Legge di bilancio 2019: ecco come funziona il "saldo e stralcio"

Saldo e stralcio delle cartelle: percentuali, ISEE. Tutti i chiarimenti sul funzionamento forniti da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Delucidazioni sull'agevolazione "saldo e stralcio" delle cartelle prevista dalla Legge di bilancio 2019 nel comunicato stampa del 2 gennaio di Agenzia delle Entrate- Riscossione. In particolare,  possono aderire al “Saldo e stralcio” le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:

  • omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali
  • contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Il provvedimento prevede percentuali ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare nel seguente modo:

ISEE percentuali
fino a 8.500 euro 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione,
da 8.500,01 a 12.500 euro 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrzione,
da 12.500,01 a 20.000 euro 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione.


Per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.

Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

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Commenti

enea - 10/01/2019

la grave e comprovata situazione di difficoltà economica di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.può essere fatta valere, per analogia, da curatore di fallimento in presenza di assuntore terzo del medesimo fallimento su proposta concordataria?

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