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SEPARAZIONE CONSENSUALE E VENDITA DELL'IMMOBILE: ADDIO AI BENEFICI PRIMA CASA

1 minuto, Redazione , 05/03/2020

Separazione consensuale e vendita dell'immobile: addio ai benefici prima casa

Decadono dall'agevolazione "prima casa" i coniugi che si separano e successivamente cedono a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle agevolazioni. A dirlo l'Agenzia delle Entrate

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Nella Risposta all'interpello 80 del 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che decadono dalle agevolazioni "prima casa" i coniugi che si separano, cedono l'immobile a terzi, e non ne ricomprano uno entro l'anno.

In particolare, nel caso di specie, due coniugi avevano acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni 'c.d. prima casa';  in seguito avevano firmato un accordo di separazione consensuale siglato davanti all' ufficiale di stato civile. L'abitazione è stata ceduta a terzi e che l'ex coniuge non è nelle condizioni di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. Il contribuente ha così presentato interpello all'agenzia delle Entrate chiedendo se la cessione a terzi del suddetto immobile, "concordata consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni fruite per l'acquisto".

In generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita.

Nel caso in esame, l'istante e la coniuge hanno concluso un accordo di separazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune, una modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, e che è soggetta a precise limitazioni. Al riguardo, si osserva che la separazione consensuale di cui all'articolo 12 del d. l. n. 132 del 2014, "non può contenere patti di trasferimento patrimoniale". Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.
In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all'art. 19, la cui ratio è quella di favorire gli atti e le convenzioni " che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio". Pertanto l'istante perderà le agevolazioni prima casa.

Allegato

Risposta interpello 80 del 27.02.2020

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