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CONTRIBUTI EDILIZIA: IL CASO DEI CONTRATTI PART-TIME ECCEDENTI

2 minuti, Redazione , 30/07/2020

Contributi edilizia: il caso dei contratti part-time eccedenti

Sentenza Cassazione 8794 2020 : contributi in edilizia e retribuzione virtuale. Controverso il caso dei contratti part time oltre il limite previsto dal ccnl

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caso riguardava  la controversia tra il  titolare di una impresa e INPS e   INAIL  che pretendevano i  versamenti contributivi e assicurativi per  numerosi contratti di lavoro a tempo parziale, che avevano superato il limite percentuale previsto dal CCNL del settore edilizia artigianato . Per gli enti tale violazione comportava la nullita dei contratti e il conseguente ricalcolo anche contributivo collegato alle retribuzioni per  contratti full time  ( l'orientamento risale alla Circolare Inps n. 6/2010) La corte di Cassazione ribalta il giudizio di merito nella sentenza n. 8794 2020, che alleghiamo in fondo all'articolo .

 Sia tribunale di Mantova che la Corte d'appello di Brescia, hanno respinto le loro richieste  affermando , come già in precedenti  di merito , che la violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al part-time, non comporta l'invalidità del  rapporto part-time in eccedenza, poiché il precetto contrattuale non ha un vero e proprio valore normativo .  La corte di cassazione pero ribalta il giudizio di merito e  accoglie il ricorso dell'INAIL .

Pur concordando sul fatto che la retribuzione dovuta (e non quella corrisposta) dal datore di lavoro al dipendente, costituisce un presupposto dell’obbligo contributivo,  gli ermelllini specificano che l’art. 29 , riguardante le deroghe al principio della retribuzione virtuale,  si realizza nell' obbligo di conformare il “dovuto contrattuale” alla regola del “minimale contributivo”, che poi  costituisce la base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi,  ma solo nel caso in cui   La previsione della contrattazione collettiva volta a fissare dei limiti ai rapporti part-time, non ha  l’effetto d’invalidare i contratti a tempo parziale in eccedenza, bensì quella di individuare “nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa  il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo”. 

Cio non riguarda pero il numero di ore effettivamente lavorate, se inferiori .  In altre parole, il problema (sollevato dalla giurisprudenza di merito) dell’effetto invalidante della previsione contrattuale non è sostanziale e viene superato "da una funzione semplicemente conformatrice della previsione collettiva" che riguarda l'orario e la retribuzione minima e non la validità o nullità dei contratti .

Ti puo interessare in merito l'articolo : "Costo del lavoro in edilizia 2020 il decreto"

Allegato

Sentenza Cassazione 8794 2020 Edilizia

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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