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AVVISI BONARI: PASSA DA 30 A 60 GIORNI IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DOVUTO

Avvisi bonari: passa da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento del dovuto

Novità in arrivo sugli avvisi bonari: fino al 31 agosto 2022, passa da 30 a 60 giorni il termine per pagare il dovuto dalle comunicazioni di irregolarità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avvisi bonari e più tempo per mettersi in regola con i pagamenti.

Per il periodo compreso tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della Legge n.51/2022 di conversione del Dl n 21/2022) e il 31 agosto 2022, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità (avviso bonario) da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (termine di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997), e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è stabilito in 60 giorni. 

Pertanto, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se si pagano le somme dovute con il modello F24, entro 30 giorni o 60 giorni per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, dal ricevimento della comunicazione, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

Il differimento opera solo nel caso in cui il pagamento sia effettuato in unica soluzione e non è applicabile in caso di pagamento in forma rateale.

Si ricorda che a norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972le Entrate provvedono alla liquidazione automatizzata, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap.

L’agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo e le somme che, a seguito dei controlli automatici risultano dovute sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Il richiamato articolo 2, comma 2, stabilisce che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

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