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NUOVO TASSO RATEAZIONE E SANZIONI INAIL DA GIUGNO 2024

Nuovo tasso rateazione e sanzioni INAIL da giugno 2024

Dal 12 giugno INAIL adegua i tassi di interesse sulla rateazione dei premi e per la misura delle sanzioni civili al nuovo Tasso Ufficiale BCE del 4,25

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A seguito dell'atteso taglio  del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea  definito il 6 giugno scorso  in  25  punti base  e giunto cosi al 4,25%,     anche INAIL  adegua nuovamente  i propri tassi di interesse e la misura delle sanzioni . 

L'istituto di assistenza contro gli infortuni ne dà notizia con la circolare 13 dell'11 giugno 2024.

In particolare viene stabilito che  a decorrere dal 12 giugno  scendono al :

  • 10,20% il tasso di  interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori,
  • 9,75%  la misura delle sanzioni civili. 

La circolare ricorda che NON variano gli interessi  per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza ( elenco  contenuto nell'allegato 2).

Misura delle  sanzioni civili ordinarie e ridotte

Si  ricorda che viene applicato  un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi:

  • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e  comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi 
  • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive  incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi  sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia  effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori 

Si conferma infine che  per le  sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali a decorrere dal  20 settembre 2023, ai fini della riduzione 

  • in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica ancora  il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile), 
  •  in caso di evasione si applica il tasso del 7%.

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