Smart-working: dal 07.04.2026 sanzioni se manca l’informativa sui rischi per la sicurezza - La Circolare del Giorno n. 102 del 24.04.2026
Dal 07.04.2026, per effetto di quanto previsto con la Legge 34/2026, nelle ipotesi di ricorso al lavoro agile è sanzionata l’omessa consegna al dipendente e al RLS dell’informativa scritta sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sanzioni si concretizzano nell’arresto da 2 a 4 mesi o nell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
La novità rafforza l’obbligo informativo già previsto dalla disciplina di legge in materia di lavoro agile (art. 22 della Legge 81/2017), imponendo una cadenza di consegna dell’informativa almeno annuale e individuando nella stessa i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Indice
- Premessa
- Accordo individuale
- Comunicazione telematica
- Luogo ed orario di lavoro
- Strumenti di lavoro
- Trattamento economico e normativo
- Potere disciplinare e di controllo
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali
- Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro