Finanziamenti dei soci e rimborso: postergazione ex art. 2467 c.c. e onere della prova dei presupposti - La Circolare del Giorno n. 73 del 20.03.2026
L’art. 2467 del c.c. prevede una disciplina speciale che può incidere non sull’esistenza, ma sull’esigibilità del rimborso, dei crediti dei soci verso la società, in particolare quando l’erogazione intervenga in presenza di uno squilibrio patrimoniale o finanziario tale da rendere ragionevole un conferimento.
Il punto più delicato, nella prassi contenziosa, non è tanto la qualificazione del rapporto (finanziamento o versamento patrimoniale), quanto la prova dei presupposti della postergazione e la corretta collocazione dell’onere probatorio ex art. 2697 del c.c.: al socio attore spetta dimostrare l’erogazione e la natura di finanziamento, mentre alla società, che intenda opporre la postergazione, spetta allegare e provare lo squilibrio qualificato richiesto dalla norma, nei limiti in cui esso emerga dagli atti.
Un provvedimento del Tribunale di Napoli (01.06.2024) si colloca con chiarezza in questa impostazione, valorizzando la postergazione come fattore di temporanea inesigibilità e collocando l’onere della prova sui presupposti in capo alla società resistente.
Indice
- Premessa
- Natura del finanziamento del socio
- Autonomia del credito restitutorio
- Postergazione ex art. 2467 c.c.
- Onere della prova
- Accertamento dello squilibrio
- Effetti sull’esigibilità del rimborso
- Profili di bilancio (cenni)
- Clausole statutarie
- Conclusioni