Note di variazione ex art. 26 del D.P.R. 633/72 e “Codice della crisi”: le zone grigie ancora aperte - La Circolare del Giorno n. 79 del 26.03.2026
L’art. 26 del D.P.R. 633/1972, profondamente inciso dagli interventi normativi degli ultimi anni, ha modificato in modo strutturale il momento in cui il soggetto passivo può recuperare l’IVA relativa a crediti divenuti inesigibili per effetto della crisi del debitore.
La presente circolare del giorno non si propone di offrire una guida operativa alle note di variazione, ma di ricostruire il ruolo sistemico dell’istituto nel contesto del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
In particolare l’analisi mette in luce il passaggio:
- dalla logica tradizionale della perdita definitiva del credito,
- a quella dell’inesigibilità giuridicamente qualificata, fondata su presunzioni legali connesse
- all’apertura di procedure concorsuali, o
- alla formalizzazione di strumenti di regolazione della crisi,
e ne esamina le ricadute sulla neutralità dell’imposta, sul trasferimento del rischio di insolvenza dall’operatore economico all’Erario e sul rapporto – talvolta incoerente – tra disciplina IVA e nuovi strumenti introdotti dal D.Lgs 14/2019.
Indice
- Premessa
- Dalla perdita del credito alla “inesigibilità qualificata”
- La funzione sistemica dell’art. 26 nel nuovo ecosistema concorsuale
- Gli eventi che fondano l’inesigibilità qualificata
- Il fattore tempo nel recupero dell’IVA
- Il debitore in procedura e la neutralità “differita”
- Pagamenti successivi e riemersione dell’imposta
- Profili critici nella prassi applicativa
- Il Codice della crisi e le “zone grigie” dell’art. 26