Speciale Pubblicato il 19/02/2025

Tempo di lettura: 2 minuti

Sport: osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding

di Redazione Fisco e Tasse

L'intervento del CONI che definisce gli obblighi delle federazioni sportive in materia di prevenzione e contrasto di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione



La Giunta nazionale del CONI, con delibera n. 255 del 25 luglio 2023, ha riassunto e definito gli obblighi delle federazioni sportive nazionali in materia di prevenzione e contrasto di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, prevedendo a loro carico di emanare, entro il 31 agosto 2023, le Linee Guida previste dall’articolo 16 comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

Di seguito, con un estratto dal libro Safeguarding ruolo, funzioni e responsabilità, un riepilogo di quanto stabilito dal CONI con la medesima delibera.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo Le Safeguarding policies dalla teoria alla pratica Corso on-line in diretta Lunedì 10 marzo 2025

Linee guida CONI e Safeguarding

Con la medesima delibera il CONI ha inoltre istituito un proprio “Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding” a cui ha conferito, tra le altre funzioni, quella di emanare i principi di ispirazione per la redazione delle proprie Linee Guida da parte delle federazioni sportive.

L’Osservatorio, in esecuzione della delibera richiamata, ha quindi emanato i “Principi fondamentali per la prevenzione dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” (d’ora innanzi più brevemente Linee Guida CONI), affermando all’articolo 3, comma 3, il perseguimento di una serie di obiettivi, tra cui: la promozione del diritto dei tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e/o discriminazione, alla salute ed al loro benessere psico-fisico; la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi, che garantiscano l’uguaglianza e l’equità, valorizzando altresì le diversità; la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Mentre al comma 4 del medesimo articolo 3 l’ Osservatorio del CONI ha definito il focus di riferimento delle Linee Guida, ossia la previsione di “misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche”.

Con il successivo comma quinto, il CONI ha quindi enucleato le principali condotte illecite rilevanti: l’abuso (psicologico, fisico, sessuale e di matrice religiosa), la molestia sessuale, la negligenza e l’incuria (da intendersi come mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato nonostante la conoscenza di un comportamento illecito), il bullismo, il cyberbullismo ed i comportamenti discriminatori, fornendo di ciascuna di esse una definizione, senz’altro utile anche ai fini di una compiuta e corretta analisi del rischio nell’ambito del contesto di riferimento, in relazione alla dimensione dell’affiliata e delle discipline sportive praticate.

A corollario delle misure di prevenzione, con l’articolo 5, comma 2, l’Osservatorio del CONI ha previsto che i modelli prevedano la nomina del Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, garantendone competenza, autonomia e indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale, con funzioni di controllo e vigilanza, da esercitare mediante l’accesso alle strutture sportive, nonché audizioni e ispezioni senza preavviso.

L’approfondimento è un estratto dal libro Safeguarding ruolo, funzioni e responsabilità 

Ti consigliamo anche Le Safeguarding policies dalla teoria alla pratica Corso on-line in diretta Lunedì 10 marzo 2025



TAG: La riforma dello Sport