Speciale Pubblicato il 31/03/2025

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Comitati ETS: chiarimento con circolare del Ministero

di Dott.ssa Monica Peta

Comitati ETS con personalità giridica e fondo patrimoniale di 30.000 euro



I Comitati anche se di tipo transitorio possono acquisire la natura di Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, d.gs 117/2017 (Codice del terso Settore o CTS) se iscritti al RUNTS, beneficiando delle norme del Codice del Terzo settore.

Ciò trova fondatezza nella lettura combinata dell’art. 4, CTS e dell’art. 39 C.c. che disciplina i requisiti costitutivi del Comitato.

Coerentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare del 26 marzo 2025, tra le indicazioni chiarificatrici sulla natura del Comitato, ha affermato l’applicabilità dell’art. 22, CTS se ETS dotati di un patrimonio minimo di euro 30.000, previsto per le Fondazioni.

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Comitati ETS: nella sezione “Altri ETS” del RUNTS

Il d.lgs. 117/2017 ha introdotto nell’ ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di Ente del Terzo settore, ETS. In particolare, l’art. 4, co. 1, CTS, ricomprende un insieme limitato di soggetti giuridici dotati delle caratteristiche peculiari specificati dalla stessa disposizione, per le quali sono destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, in quanto:

A tali enti, il Codice del Terzo settore riserva una disciplina specifica (di favore coerentemente ai criteri e principi direttivi della legge delega n. 106/2016, articolo 2) per:

Al riguardo, la Circolare MLPS del 26 marzo 2025, sopra menzionata, ha ribadito la coerenza della natura dei Comitati e la qualifica di ETS, a seguito dell’ iscrizione al RUNTS, ai sensi degli aspetti definitori dell’art. 4, CTS.

Tali Enti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera g), CTS, sono collocati nella sezione “Altri ETS” destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore diversi da APS e ODV, Reti, Enti filantropici, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass.civ. sentenze nn. 3898/1986, 21880/2020, che considera il Comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

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Comitati ETS: finalità, transitorietà e natura di ETS

L’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il Comitato si fonda del resto sull’art. 39 C.c. che include tra i requisiti per la costituzione del Comitato la finalità altruistica e lo scopo di interesse generale, per il quale l’ente si costituisce e si dota di risorse esterne attraverso la raccolta dei fondi.  

Il Comitato può essere tendenzialmente temporaneo e transitorio.

La natura di transitorietà, ribadisce il MLPS nella Circolare citata, non osta all’acquisizione della natura di ETS, giacché l’art.21, co. 1, CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendo pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

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Comitato ETS: con personalità giuridica fondo patrimoniale di euro 30.000.

La nota rilevante della già menzionata Circolare MLPS riguarda l’acclarata applicabilità dell’art. 22, CTS, che disciplina la personalità giuridica degli ETS, estendendola ai Comitati.

Tale conclusione si fonda sulla lettura coordinata dell’art. 4, co. 1, con l’art. 22, CTS, e non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 106/2016. 

Del resto, una volta ammessa la possibilità per comitati già in possesso di personalità giuridica di conseguire l’iscrizione nel RUNTS, escludere che comitati privi di personalità giuridica già iscritti la conseguano o che comitati candidati all’iscrizione non possano conseguirla, non sarebbe coerente.

L’applicabilità dell’art. 22 impone necessariamente di affrontare il tema collegato, all’ammontare del patrimonio minimo. 

Sul punto il MLPS ha considerato la rilevanza, che nell’evoluzione del Comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale per la definizione codicistica dei tratti distintivi della fattispecie organizzativa di Comitato, che mette primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerendo di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le Fondazioni.

Coerentemente, il MLPS conferma i poteri (ex art. 42 C.c.) attribuiti all’ufficio del RUNTS territorialmente competente in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di:

In tutte queste ipotesi potrà quindi individuarsi una destinazione del fondo patrimoniale del Comitato, diversa o ulteriore rispetto a quella originariamente contemplata nell’atto costitutivo o nello statuto, ove essa non sia più concretamente attuabile.

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TAG: Terzo Settore e non profit