Attualità Pubblicato il 10/02/2025

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Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate chiariscono l'obbligo di SOA nei bonus diversi dal superbonus



Durante Telefisco 2025 convegno de IlSole24ore si torna a parlare di SOA l'attestazione del settore edilizio.

Ricordiamo che l'obbligo di certificazione SOA, per il superbonus e a certe condizioni, è in vigore dal 1° luglio 2023 e l'Agenzia aveva anche fornito chiarimenti in merito con la Circolare n 10/2023.

In data 5 febbraio l'ADE replica al seguente quesito: Considerando che l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, parla di riconoscimento degli «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», è corretto sostenere che l’impresa incaricata dell’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» non necessiti della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus», a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»?

Vediamo la replica delle Entrate.

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Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus

L'Agenzia ricorda che il citato articolo 10-bis, comma 2, stabilisce che, ai fini del riconoscimento del Superbonus e degli altri  bonus edilizi, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione “SOA”.

Con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino:

Leggi anche: Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi per ulteriori approfondimenti sul tema.



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