L’art. 16-ter del DL n 16.9.2024, n. 2024, n. 131, ha rivoluzionato il trattamento ai fini dell’IVA per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1.1.2025 poiché da tale data è stato abrogato il comma 35, dell’art. 8 della l.11.3.1988, n. 67, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Tuttavia, la disciplina dell’art. 8, comma 35, è fatta salva per i comportamenti che sono stati adottati in precedenza per cui, in assenza di accertamenti definitivi, è del tutto regolare l’operato del contribuente che per le predette operazioni ha scelto tra le due alternative cioè:
- di applicare la regola di irrilevanza ai fini dell’IVA;
- di addebitare l’IVA in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11.1.3.2020, nella causa C-94/19, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità della norma con l’ordinamento dell’Unione europea.
Fino al 31.12.2024 le somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale non avevano rilevanza ai fini dell’IVA a condizione che fossero commisurate il solo rimborso del relativo costo.
Invece, andava applicata l’IVA se veniva applicato un corrispettivo superiore a tale parametro.
Prima dell’entrata in vigore della l. 67, la risoluzione 5.7.1973, n. 502712, aveva affermato che nei rapporti intercorsi con le società dello stesso gruppo i prestiti di personale dipendente non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’IVA, sempreché, naturalmente, le somme pagate dalla società utilizzatrice in dipendenza del “prestito”, siano esattamente commisurate alla retribuzione del personale dipendente “prestato” ed ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali; in tale ipotesi, infatti, le somme in questione sono da ritenere pagate non già a titolo di corrispettivo ma di semplice rimborso di spese di lavoro subordinato, come tali, non soggette al tributo”.
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1) Distacchi di personale ai fini IVA: 2. la problematica dal 1.1.2025
Il nuovo quadro normativo ha sollevato perplessità operative in quanto anche il rimborso del costo del personale che è stato prestato o distaccato va assoggettato all’IVA, con appesantimento sia della gestione finanziaria dell’impresa che usufruisce di tali prestazioni sia della problematica fiscale dell’operazione.
La questione è stata sollevata con la Richiesta di interpello 18.2.2025, n. 38, sul distacco temporaneo di alcuni dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali. Nello schema di accordo, l’impresa distaccataria era obbligata ad operare il solo rimborso del costo complessivo sostenuto dalla distaccante per ogni singolo dipendente che è stato distaccato “inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori interessati”.
L’interpellante riteneva che il rimborso di costi sostenuti non fosse assoggettabile all’IVA, parere confortato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni riunite, del 7.11.2021, n. 23021, secondo cui manca il presupposto impositivo se le parti non intendono concretizzare un contratto con corrispettivo addebitato dalla parte distaccante ma soltanto il mero rimborso del costo da essa sostenuto per ogni singolo dipendente, cioè senza applicare alcun margine.
Del tutto opposto è il parare espresso in risposta al quesito: in considerazione del tenore letterale dell’art. 16-ter “devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fonte del rimborso del puro costo”, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1°.1.2025.
Richiamando la Corte di Giustizia Europea (sentenza 11.3.2020, causa C94/19) l’Agenzia delle entrate ha affermato che “a prescindere dall’assenza di un mark up (n.d.r. la quota di profitto aggiunta al costo totale) – presupposto che … è irrilevante ai fini dell’onerosità dell’operazione - si ritiene che nel caso in esame sia riscontrabile un nesso diretto, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, tra la prestazione dell’istante, avente ad oggetto il distacco del proprio personale presso Beta, e la controprestazione di quest’ultima, in quanto gli importi versati da Beta a favore di Alpha è il distacco di personale di quest’ultima si condizionano reciprocamente”.
In definitiva le somme erogate a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto dal soggetto distaccante per ogni lavoratore distaccato, quindi retribuzione e oneri contributivi e assicurativi connessi, vanno assoggettate all’IVA.
La regola dell’imponibilità IVA
Descrizione | Fino al 31.12.2024 | Dal 1.1.2025 |
Norma | art.8, c. 35, del DL n. 67/1988 | art. 16-ter del DL n. 131/2024. |
IVA sui distacchi | no IVA, ma con solo rimborso dei costi | si IVA, in ogni caso. |
Rilevanza IVA | solo con somma eccedente il costo | nesso diretto tra le prestazioni. |
Rimborso del puro costo | non soggetto a IVA | soggetto a IVA. |
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2) La regola per l’esercizio di corsi degli enti pubblici
Il comma 34 dell’art. 8 della l. n. 67 afferma che i versamenti che sono fatti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale non sono corrispettivi di prestazioni di servizi, per cui sono esclusi dall’applicazione dell’IVA e della ritenuta di acconto,
Secondo la circolare 6.12.1989, n. 57, la norma si applica “a nulla rilevando che i corsi stessi siano o meno riservati esclusivamente al personale per il quale l’ente pubblico effettua i versamenti. In ordine al concetto di “personale” va altresì precisato che non è necessario … che sussista o meno un rapporto di lavoro dipendente essendo i corsi in argomento destinati anche a creare nuovo personale”.
La circolare 6.12.1990, n. 81, ha precisato che l’esclusione dell’IVA è riconosciuta solo per i corrispettivi pagati “nell’ambito del rapporto contrattuale posto in essere con i soggetti (scuole, istituti, ecc.) che eseguono i corsi” e che la norma è esclusa per l’esecuzione diretta del corso di formazione “con la conseguenza che dette acquisizioni di beni e servizi sono da assoggettare all’IVA”.
“Nessun requisito soggettivo è richiesto per i soggetti che provvedono alla organizzazione e all’esecuzione dei corsi” limitatamente alle sole prestazioni rese a favore di enti pubblici (risoluzione 17.4.1992, n. 430241).
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3) Il lavoro temporaneo
In merito alla fornitura di lavoro interinale, l’art. 26-bis della l. 24.6.1997, n. 196, non comprende nella base imponibile IVA, di cui all’art. 13 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che l’utilizzatore del lavoro temporaneo corrisponde all’impresa fornitrice che sostiene a favore del prestatore di lavoro temporaneo.
Il principio di diritto 19.6.2020, n. 7, ha precisato che, nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza, il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo comporta l’esclusione dell’IVA degli oneri retributivi e previdenziali e l’assoggettamento al tributo per il servizio prestato.
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