L’omessa presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’art. 50, comma 6, del d.l. 30.8.1993, n. 331, ovvero la loro incompleta, inesatta irregolare compilazione, sono punite con la sanzione da € 500 a € 1.000 per ciascuno di essi (art. 11 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471).
La sanzione è ridotta alla metà, cioè nella misura da € 250 a € 500, nel caso di presentazione dei modelli entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli, cioè dagli uffici doganali, o incaricati del loro controllo.
Non viene irrogata la sanzione se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
In materia di ravvedimento operoso, la circolare 3.8.2001, n. 77/E, aveva affermato che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l. 27.7.2000, n. 212,, “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione … si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”.
Tuttavia, in presenza di errori ed omissioni, anche se ininfluenti ai fini della proficuità dell’azione di controllo, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio con le modalità di ravvedimento operoso e per le violazioni formali che siano di ostacolo all’attività di accertamento va versata la sanzione ridotta prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 (e dall’art. 14 del d.lgs. 5.11.2024, n. 173, a decorrere dal giorno 1.1.2026).
Tuttavia, la risoluzione 16.2.2005, n. 20/E, ha rivoluzionato la disciplina affermando che:
- “il giudizio sulla natura meramente formale di una violazione deve essere quindi effettuato in concreto (a posteriori)”;
- “l’esimente in argomento “non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo”, tra i quali sono senz’altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Le sanzioni Intrastat irrogabili (Art 11 del D.lgs. 18.12.1997, n 471)
Violazioni | Sanzioni |
Omessa presentazione degli elenchi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione | sanzione da € 500 a € 1.000 per ciascun elenco Intrastat. o irregolare compilazione |
Presentazione degli elenchi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo | sanzione da € 250 a € 500 per ciascun elenco Intrastat. |
Dati mancanti o inesatti integrati o corretti anche a seguito di richiesta | non si applica la sanzione |
Avvalendosi del ravvedimento operoso, le sanzioni vanno conteggiate sulla sanzione minima adeguata al momento della regolarizzazione per cui va presentata la dichiarazione integrativa e va eseguito il versamento. Non si applica la riduzione a un decimo poiché il ravvedimento operoso non comporta alcun omesso versamento di imposta da sanare.
La riduzione delle sanzioni
Riduzione importo dovuto | Ravvedimento | |
1/9 | euro 55,50 | entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione |
1/8 | euro 62,50 | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
1/7 | euro 71,43 | oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
Ti potrebbero interessare:
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
- Fatturazione elettronica 2024 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- IVA Estero 2025 - libro di carta
- Acquisti e vendite con l'estero - Consulenza diretta
- Fatturazione elettronica forfetari (eBook 2022)
- Autofatture (eBook)
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)
1) L’obbligo statistico
Hanno l’obbligo di indicare il valore statistico nei modelli Intrastat i soggetti che presentano elenchi delle vendite e degli acquisti intracomunitari con periodicità mensile se nell’anno solare precedente hanno realizzato scambi di beni intracomunitari per un ammontare superiore a € 20.000.000, distintamente per gli acquisti e per le cessioni, ovvero che presumono di superare tale soglia nel corso dell’anno, distintamente per le cessioni e per gli acquisti.
Le imprese che rispondono ai requisiti indicati nei d.p.r. emanati annualmente ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs.6.9.1989, n. 322, nei casi di omissione delle indicazioni relative ai dati statistici sono punite con la sanzione:
- da € 206 a € 2.065 se le violazioni sono commesse da persone fisiche;
- da € 516 a € 5.164 se le violazioni sono commesse da enti e società.
Le sanzioni sono irrogate dagli uffici di statistica competenti per l’accertamento. Il versamento va effettuato con il modello F23 indicando:
- il codice ente “IST” nel campo 6;
- la causale “PA” nel campo 9;
- il codice tributo “741T – sanzioni amministrative – multe inflitte da autorità giudiziarie e amministrative.
Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso.
Ti potrebbero interessare:
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
- Fatturazione elettronica 2024 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- IVA Estero 2024 - libro di carta
- Acquisti e vendite con l'estero - Consulenza diretta
- Fatturazione elettronica forfetari (eBook 2022)
- Autofatture (eBook)
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)