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APPALTI PUBBLICI: ILLEGITTIMO IL SALARIO MINIMO REGIONALE

Appalti pubblici: illegittimo il salario minimo regionale

La Corte costituzionale con sentenza 60 2026 annulla la norma regionale toscana sul criterio premiale da 9 euro orari negli appalti

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Con la sentenza n. 60 del 2026, la Corte costituzionale è intervenuta su un tema di grande attualità ovvero il rapporto tra tutela del diritto ad una giusta retribuzione per i lavoratori e la disciplina della concorrenza negli appalti pubblici.  Con la decisione si afferma l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che introduceva un criterio premiale nei bandi di gara, collegato al riconoscimento di un trattamento economico minimo orario ai lavoratori impiegati negli appalti.

Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sulla possibilità per le Regioni di adottare misure volte a contrastare il dumping contrattuale e a garantire livelli retributivi adeguati. La Corte ha ribadito con chiarezza i limiti dell’intervento regionale in un ambito – quello dei contratti pubblici – caratterizzato da una forte esigenza di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale.

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1) Le motivazioni dell'Impugnazione della legge da parte del Governo

La questione ha origine nell’impugnazione governativa di una disposizione regionale che imponeva, nei bandi di gara relativi ad appalti pubblici, l’attribuzione di un punteggio premiale alle offerte che garantivano ai lavoratori un compenso minimo non inferiore a nove euro lordi orari.

La norma si applicava in particolare agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, basati sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e mirava a rafforzare la qualità del lavoro e la stabilità occupazionale, contrastando pratiche di concorrenza al ribasso.

Il Governo ha contestato la legittimità della disposizione sotto diversi profili, sostenendo che essa incideva direttamente sui criteri di aggiudicazione delle gare e quindi sulla cosiddetta “concorrenza per il mercato”. Tale ambito rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Inoltre, è stato evidenziato che il sistema normativo statale – in particolare il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) – già disciplina in modo completo la tutela dei lavoratori negli appalti, attraverso strumenti quali:

  • la determinazione dei costi della manodopera nelle tabelle ministeriali;
  • l’obbligo di indicazione del contratto collettivo applicabile;
  • i controlli sull’anomalia dell’offerta e sul rispetto dei minimi salariali.

Secondo l'avvocatura dello Stato , l’introduzione di un criterio premiale regionale avrebbe alterato l’equilibrio normativo già definito a livello nazionale, incidendo sulla parità di accesso al mercato e sulla competizione tra imprese.

2) Le motivazioni della Consulta

La Corte costituzionale ha accolto le censure evidenziate dal Governo, dichiarando l’illegittimità della norma regionale per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Nel motivare la decisione, i giudici hanno chiarito numerosi aspetti.

In primo luogo si afferma  che la disciplina dei contratti pubblici, pur non essendo riconducibile a una singola materia, presenta una forte esigenza di uniformità, in quanto incide direttamente sulle modalità di accesso al mercato e sulla selezione degli operatori economici. In tale ambito, la concorrenza assume una dimensione “per il mercato”, che impone regole omogenee su tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che anche i criteri di aggiudicazione – inclusi quelli premiali – rientrano nella competenza statale, poiché possono influenzare l’esito delle gare e le scelte degli operatori economici. L’introduzione di regole differenziate a livello regionale è quindi idonea a creare barriere territoriali e distorsioni della concorrenza.

Un altro  passaggio rilevante della motivazione riguarda il bilanciamento tra tutela del lavoro e libertà di iniziativa economica. La Corte ha riconosciuto che gli appalti pubblici possono perseguire anche finalità sociali, ma ha precisato che spetta esclusivamente al legislatore statale individuare il punto di equilibrio tra questi interessi, integrando le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di apertura del mercato.

Inoltre, è stato evidenziato che il Codice dei contratti pubblici già prevede un sistema articolato di garanzie per i lavoratori, basato su parametri uniformi e inderogabili. L’introduzione di un ulteriore criterio premiale regionale è stata ritenuta non solo invasiva della competenza statale, ma anche idonea a modificare tale equilibrio normativo.

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