Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti in materia di benefici fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Il documento recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e supera le precedenti indicazioni operative fornite nel 2017.
L’intervento assume rilievo operativo significativo per i datori di lavoro, i consulenti del lavoro e gli intermediari fiscali, in quanto ridefinisce l’ambito di applicazione dell’esenzione IRPEF sulle pensioni, ampliandone la portata e incidendo sulle modalità di gestione.
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1) La disciplina e le nuova intepretazione della giurisprudenza
Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
In origine, l’INPS aveva interpretato tale disposizione limitando l’esenzione IRPEF ai soli trattamenti pensionistici direttamente collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Tale impostazione era stata formalizzata nei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato questa interpretazione restrittiva. In particolare:
| Pronuncia | Anno | Principio espresso |
|---|---|---|
| Cassazione n. 15121 | 2024 | Estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici senza vincolo causale |
| Cassazione n. 4873 | 2025 | Esenzione IRPEF non limitata alle pensioni collegate all’evento |
A seguito di tale orientamento, anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2025, ha adeguato la propria posizione, invitando gli uffici a riesaminare i procedimenti pendenti secondo il nuovo indirizzo interpretativo.
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2) Novità della circolare INPS n. 51/2026
La principale novità introdotta dalla circolare consiste nell’estensione generalizzata dell’esenzione fiscale.
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il beneficio non è più limitato alle pensioni correlate all’evento lesivo, ma si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti beneficiari. In particolare, l’esenzione riguarda:
| Ambito | Descrizione |
|---|---|
| Tipologia di reddito | Tutti i trattamenti pensionistici derivanti da assicurazione obbligatoria |
| Soggetti beneficiari | Vittime del dovere, equiparati e familiari superstiti |
| Imposte escluse | IRPEF e addizionali regionali e comunali |
| Collegamento con evento | Non più richiesto |
La circolare chiarisce inoltre che l’esenzione si applica anche ai trattamenti liquidati mediante istituti quali:
- cumulo dei periodi assicurativi;
- totalizzazione;
- computo nella Gestione separata.
Viene così definitivamente superata la precedente impostazione restrittiva dell’Istituto, con un allineamento alle indicazioni della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria.
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3) Istruzioni operative e adempimenti
Sul piano operativo, la circolare definisce le modalità di applicazione del beneficio fiscale a partire dal 2026, con impatti diretti sull’attività dei sostituti d’imposta e dei consulenti.
SI precisa che l’INPS applica l’esenzione direttamente in qualità di sostituto d’imposta:
- sui trattamenti già in essere, l’esenzione viene riconosciuta a partire dal primo rateo utile successivo alla lavorazione, con successivo conguaglio a favore del pensionato per le somme trattenute dall’inizio dell’anno.
- Per i periodi d’imposta antecedenti al 2026, invece, i soggetti interessati devono attivarsi direttamente presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate secondo le procedure ordinarie.
Infine, la circolare rinvia a un successivo messaggio INPS la definizione delle modalità operative di presentazione delle istanze di esenzione per i trattamenti pensionistici, sia di nuova liquidazione sia già liquidati.
In sintesi:
| Decorrenza | Modalità applicazione |
|---|---|
| Anno 2026 | Applicazione automatica dal primo rateo utile |
| Ratei da gennaio 2026 | Rimborso delle ritenute fiscali già operate |
| Anni precedenti | Richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate |
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