HOME

/

DIRITTO

/

SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

/

NEUTRALITÀ NEGLI APPORTI DI MINORANZA

Neutralità negli apporti di minoranza

Estensione del regime di neutralità anche agli apporti di minoranza nei conferimenti di partecipazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 all’art. 177 del DPR 917/1986, il regime di realizzo controllato trova applicazione anche in relazione ai conferimenti di partecipazioni di minoranza, qualora la società conferitaria detenga già il controllo della società oggetto del conferimento.
Questa novità normativa consente, in ambito di gruppi societari e in modo particolare nelle holding di controllo, di procedere a conferimenti successivi di partecipazioni – anche di entità ridotta – continuando a beneficiare del regime di “neutralità fiscale” garantito dal realizzo controllato, senza la necessità di dover rispettare le rigorose condizioni dettate dal co. 2-bis del medesimo articolo.

In particolare, viene meno l’obbligo di osservare il termine esteso di detenzione delle partecipazioni (fino a 60 mesi) richiesto per accedere al regime di participation exemption (pex), rendendo più flessibili le operazioni di riorganizzazione societaria.

L’estensione dell’ambito applicativo del regime di realizzo controllato (art. 177 del DPR 917/1986) ai conferimenti di partecipazioni non di controllo – anche non qualificate – in favore di società che risultano già in possesso della maggioranza della società oggetto del conferimento, merita tutta la nostra attenzione.

1) Nutralità negli apporti di minoranza

Grazie a questa innovazione normativa è possibile – a decorrere dai conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024 – realizzare operazioni di riorganizzazione societaria senza generare imponibili fiscali anche in presenza di apporti da parte di soci di minoranza, anche se la conferitaria detiene già una posizione di controllo sulla società conferita.

La disposizione si rivela particolarmente interessante nell’ambito dei gruppi societari in cui vi è già una holding di controllo delle società operative, laddove esistano soci di minoranza titolari di partecipazioni dirette nelle società operative.

È il caso, per esempio, dei manager beneficiari di piani di incentivazione azionaria oppure dei precedenti soci di maggioranza i quali, pur avendo ceduto il pacchetto di controllo, detengono una quota di partecipazione residuale nelle società operative.

In occasione di operazioni di riorganizzazione più articolate, si può verificare l’esigenza, da parte della società controllante, di acquisire l’intera partecipazione al capitale delle società operative, eliminando la presenza dei soci minoritari. 

In questo scenario, una soluzione ricorrente consiste nel trasferimento del socio di minoranza nella società “a monte”, attraverso il conferimento della sua partecipazione residua nella holding di controllo.

Questa modalità consente alla capogruppo di consolidare il 100% del capitale delle società operative, semplificando la governance e aprendo la possibilità di far entrare partner industriali o finanziari direttamente nelle operative, superando il problema rappresentato dalla presenza di ulteriori soci diversi dalla holding medesima.

Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 queste operazioni non potevano beneficiare della “neutralità” fiscale indotta: il conferente persona fisica si trovava infatti nella condizione di dover assoggettare a tassazione le plusvalenze maturate in base al valore normale, con conseguenze economiche di non poco conto. 

Inoltre, l’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR risultava di frequente inibita, sia in quanto subordinata alla condizione che la conferitaria fosse interamente posseduta dal conferente, sia perché le partecipazioni oggetto di conferimento non raggiungevano la soglia minima del 20%, richiesta per la qualificazione dall’art. 2359 del c.c..

Con l’intervento del D.Lgs. 192/2024, si apre ora la possibilità di conferire in neutralità fiscale anche partecipazioni residuali nella holding già controllante, senza avere la necessità di dover dimostrare il possesso dei requisiti previsti dai commi 2-bis e 2-ter. 

In questo modo, le operazioni di accentramento della proprietà risultano significativamente semplificate, con vantaggi sia sotto il profilo operativo che fiscale.

L’aspetto di rilievo, infatti, delle operazioni di conferimento disciplinate dal riformato articolo 177 del DPR 917/1986 riguarda il trattamento, ai fini della participation exemption (pex), delle partecipazioni conferite a una holding che già detiene il controllo della società target.

In tali casi, le partecipazioni acquisite tramite conferimento – pur andando a integrare una posizione di controllo preesistente – non sono soggette all’estensione del periodo minimo di possesso a 60 mesi, previsto invece per i conferimenti di partecipazioni qualificate disciplinati dal comma 2-bis. Pertanto, anche per le quote conferite in via residuale, continua ad applicarsi il requisito ordinario di detenzione pari a dodici mesi.

Tutto questo assume particolare rilevanza nelle ipotesi di successiva cessione, ad esempio quando la holding intende immettere sul mercato una parte del capitale dell’operativa, aprendo così l’ingresso a investitori terzi. 

In questa circostanza, in applicazione della regola del metodo “lifo” nella determinazione delle azioni oggetto di cessione (circolare n. 36/E/2004), il pacchetto potrà includere anche quelle conferite più di recente ma, nonostante questo, la holding potrà comunque beneficiare dell’esenzione da imposizione prevista dall’articolo 87 del DPR 917/1986, purché sia decorso almeno un anno dal conferimento, senza dover attendere il quinquennio ordinariamente richiesto per i conferimenti qualificati.

Tra le precisazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 192/2024 in materia di conferimenti di partecipazioni, assume rilievo la conferma che l’eventuale effettuazione dell’apporto a un valore inferiore rispetto al costo fiscale originario (conferimento minusvalente) non determina la fuoriuscita dal regime di realizzo controllato, né comporta l’automatica applicazione del criterio del valore normale.

Questo chiarimento risulta particolarmente utile nelle situazioni, tutt’altro che infrequenti, in cui i conferenti – prevalentemente persone fisiche – detengono partecipazioni acquisite in tempi remoti e per le quali è incerta o difficilmente documentabile l’esatta quantificazione del loro costo fiscale. 

In presenza di tale incertezza (e, pertanto, nel dubbio se il valore fiscalmente riconosciuto sia pari a 100 piuttosto che a 90), può risultare prudente impostare il conferimento sul valore più contenuto.

Nel caso in cui, a seguito di eventuali verifiche, l’Amministrazione finanziaria ritenesse sussistente un costo fiscalmente più elevato rispetto a quello indicato, l’operazione verrebbe semplicemente qualificata come “minusvalente” ma l’eventuale rilevanza fiscale della minusvalenza non genererebbe alcuna conseguenza negativa, dato che il regime di realizzo controllato continuerebbe ad applicarsi senza decadenze e senza rettifiche di alcun genere.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024 all’art. 177 del TUIR rappresentano un’importante evoluzione nella disciplina dei conferimenti di partecipazioni, estendendo il regime di realizzo controllato anche agli apporti di minoranza effettuati in favore di holding già controllanti. Ciò consente una maggiore flessibilità nelle operazioni di riorganizzazione societaria, eliminando vincoli precedenti quali il possesso esclusivo della conferitaria e la soglia minima di partecipazione conferita. L’esclusione dall’obbligo di detenzione quinquennale per l’accesso al regime pex, unita alla possibilità di effettuare conferimenti a valori inferiori al costo fiscale senza decadere dalla neutralità, rende questo strumento particolarmente efficace nella pianificazione strategica e tributaria dei gruppi societari. 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE · 06/05/2025 Deposito Bilancio 2025: istruzioni per la tassonomia XBRL

Deposito Bilancio 2025: la campagna bilanci chiusi al 31.12.2024 è nel vivo. Istruzioni per la tassonomia da Unioncamere

Deposito Bilancio 2025: istruzioni per la tassonomia XBRL

Deposito Bilancio 2025: la campagna bilanci chiusi al 31.12.2024 è nel vivo. Istruzioni per la tassonomia da Unioncamere

PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

Istruzioni operative su come comunicare la PEC degli amministratori al Registro imprese: regole e istruzioni

Neutralità negli apporti di minoranza

Estensione del regime di neutralità anche agli apporti di minoranza nei conferimenti di partecipazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.