Si, il professionista è legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che, come stabilisce la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 68/E del 19 Marzo 2009 "sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura".
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