Con la nota del 18 aprile 2025, la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica del lavoro svolto dai ciclo-fattorini – noti anche come “riders” – impiegati attraverso piattaforme digitali.
Il documento prende atto della crescente diffusione di queste forme di prestazione lavorativa, spesso caratterizzate da modalità organizzative eterogenee e innovative.
L’Amministrazione riconosce inoltre che il lavoro tramite piattaforme non si esaurisce nella sola attività di consegna di beni, sebbene quest’ultima rappresenti l’esempio più noto e diffuso.
Proprio questa complessità rende necessario adottare un approccio normativo flessibile, in grado di assicurare un adeguato livello di tutela indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
Secondo il ministero il tentativo di inquadrare forzatamente ogni rapporto come subordinato si rivela infatti insufficiente a rappresentare le molteplici sfaccettature del lavoro su piattaforma. Ma vediamo piu in dettaglio i contenuti della nota.
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1) Riders: quadro normativo nazionale e direttiva europea
La base normativa interna relativa al lavoro dei ciclo-fattorini, cd Riders, è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 81/2015, in particolare:
- Art. 2: estende le tutele del lavoro subordinato anche a prestazioni formalmente autonome ma svolte con modalità analoghe a quelle del lavoro dipendente (eterodirezione, continuità, inserimento nell'organizzazione del committente);
- Capo V-bis (artt. 47-bis e seguenti): disciplina specifica per i lavoratori impiegati tramite piattaforma digitale, con previsioni minime su compensi, assicurazione contro gli infortuni, diritto all'informazione, divieto di discriminazione.
A queste norme si aggiunge la Direttiva (UE) 2024/2831, da recepire entro dicembre 2026, che introduce elementi rilevanti:
- Obbligo per gli Stati membri di assicurare la corretta qualificazione della posizione lavorativa del personale impiegato tramite piattaforma;
- Limitazione del falso lavoro autonomo;
- Introduzione di una presunzione legale (relativa) di subordinazione, da applicare nei procedimenti amministrativi e giudiziari in presenza di determinati criteri.
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2) Le indicazioni pratiche del Ministero: criteri per la qualificazione
La parte centrale della nota ministeriale è dedicata a istruzioni operative per interpretare correttamente i rapporti di lavoro dei riders in attesa del recepimento della direttiva europea nella normativa nazionale. In particolare:
- a) Rilevanza della realtà fattuale
Gli operatori – tra cui ispettori del lavoro, consulenti, datori e giudici – sono invitati a non fermarsi alla forma contrattuale scelta dalle parti (es. collaborazione autonoma, partita IVA, contratto occasionale), ma a indagare le caratteristiche sostanziali della prestazione, valorizzando:
Modalità di organizzazione del lavoro (es. turni, geolocalizzazione, vincoli sull’orario);
Grado di autonomia reale del lavoratore;
Uso di strumenti e app fornite dalla piattaforma;
Sistema di valutazione e ranking che incide sull’accesso alle prestazioni;
Eventuali penalizzazioni o incentivi collegati alla disponibilità o alle performance.
In presenza di eterodirezione, inserimento organizzativo stabile e continuità della prestazione, è possibile ritenere configurabile un rapporto di lavoro subordinato, anche se formalmente non qualificato come tale.
- b) Presunzione di subordinazione (in prospettiva)
Il Ministero sottolinea che la futura presunzione legale di subordinazione prevista dalla Direttiva 2024/2831 dovrà basarsi su indicatori presuntivi quali:
esercizio di controllo da parte della piattaforma;
vincoli di esclusiva;
impossibilità di sostituirsi con altri;
retribuzione fissa o programmata;
controllo della performance.
Anche in assenza della norma nazionale, tali elementi sono già oggi utilizzabili dagli operatori per interpretare correttamente i rapporti in essere.
- c) Tutela anche per i lavoratori genuinamente autonomi
La Nota ricorda che anche chi lavora in forma realmente autonoma – come previsto dal Capo V-bis del D.lgs. 81/2015 – deve poter godere di alcune garanzie minime:
compenso equo;
tutela contro gli infortuni sul lavoro;
accesso alle informazioni essenziali per lo svolgimento della prestazione;
parità di trattamento.
Il Ministero invita a non trascurare questa categoria, meno protetta ma comunque meritevole di attenzione, e a non considerare automaticamente secondaria ogni forma non subordinata.
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3) Considerazioni conclusive e scenari futuri
Nelle more del recepimento della Direttiva UE 2024/2831, con un nuovo provvedimento legislativo, il documento invita a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni lavorative dei ciclo-fattorini, promuovendo modelli contrattuali che assicurino una protezione effettiva, proporzionata ai rischi e alla dipendenza economica del lavoratore.
Il Ministero riconosce che la sfida principale per il legislatore nazionale sarà quella di bilanciare innovazione e diritti, adattando la normativa del lavoro a modelli produttivi in continua trasformazione.
In tale contesto, l’introduzione di una presunzione di subordinazione potrebbe costituire un importante strumento per contrastare abusi e garantire equità, senza però penalizzare le piattaforme virtuose che promuovono forme genuine di lavoro autonomo.
Infine, l’Amministrazione richiama l’importanza di un approccio condiviso, in cui le parti sociali, le istituzioni e gli operatori del diritto cooperino per definire criteri interpretativi uniformi e coerenti. Solo così sarà possibile evitare il rischio di contenzioso diffuso e assicurare, nel contempo, stabilità e chiarezza nel mercato del lavoro digitale.
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