I commi da 6 a 9 dell’articolo 37 della manovra correttiva 2011 hanno introdotto il contributo unificato, per il ricorso alle Commissioni tributarie. Come per tutti gli altri processi, è differenziato in ragione del valore della causa. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma dei relativi importi. Il valore della lite deve essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Alla presentazione del ricorso va allegata la copia dell’avvenuto pagamento del contributo.
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