Uno degli aspetti più trascurati del contenzioso tributario di primo grado è la possibilità di chiedere al Giudice la sospensione di qualsiasi atto impugnato.
Se non vi sono dubbi sulla sospendibilità dei classici atti dell’Amministrazione Finanziaria (avvisi di accertamento) o dell’Agente della Riscossione (cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento), non è univoca in giurisprudenza l’ammissibilità della richiesta di sospensione degli atti esecutivi come l’ipoteca esattoriale ed il fermo amministrativo sul veicolo.
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1) La sospensione cautelare dell’atto impugnato
Dal momento che né la notifica del ricorso alla controparte, né la successiva iscrizione a ruolo con deposito telematico nel sistema SIGIT della competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sospende automaticamente gli effetti giuridici, e soprattutto l’efficacia esecutiva, dell’atto impugnato, è necessario prevedere nella stesura dell’atto un apposito paragrafo per chiedere e motivare la sospensione.
In verità l’istanza motivata di sospensione può essere formulata con un atto separato, tuttavia questa procedura alternativa non è consigliabile, dal momento che deve essere sempre notificata alle controparti, e poi depositata nel fascicolo telematico del ricorso pendente.
Il problema può essere ovviato inserendo l’istanza di sospensione nel ricorso
L’istanza di sospensione, oltre che per classici avvisi di accertamento, le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento, può essere presentata anche per sospendere gli effetti pregiudizievoli degli atti prodromici all’esecuzione esattoriale, quali l’ipoteca ed il fermo amministrativo.
Anche se la questione è controversa in giurisprudenza, non vi possono essere dubbi che, sulla base del criterio di giustizia sostanziale, per poter assicurare al contribuente la pienezza del diritto di difesa costituzionalmente garantito sino al momento della pronuncia sul merito, l’ipoteca ed il fermo amministrativo possono essere sospesi (Ordinanza CTP di Como del 10/01/2023).
Non bisogna dimenticare che nel caso di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso deve essere obbligatoriamente fissata entro il termine di 90 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza sulla sospensiva, il che ha un notevole effetto acceleratorio sul giudizio.
Inoltre, in seguito alle riforme recentemente introdotte, per i giudizi istaurati successivamente al 05/01/2024, è possibile impugnare l’ordinanza cautelare con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha respinto l’istanza di sospensione, entro il termine perentorio di 15 giorni.
L’istanza di sospensione deve essere opportunamente motivata, sia sotto il profilo del “fumus boni juris” ovvero la probabile fondatezza nel merito del ricorso, sia sotto il profilo del “periculum in mora” evidenziando i danni gravi ed irreparabili che verrebbe a subire in contribuente con la prosecuzione dell’azione intrapresa dall’Amministrazione Finanziaria o dall’Agente della Riscossione.
Nel “Formulario sul Primo Grado del Contenzioso tributario”, ove viene fornita una completa casistica di ricorsi contro tutti gli atti, in ciascun atto è contenuta un’apposita e specifica istanza di sospensione, per meglio assicurare sotto ogni profilo la difesa del ricorrente.
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