L'esame della notifica richiede particolare attenzione in quanto diversa è la nullità dall'inesistenza.
La notifica è nulla quando manca di un adempimento prescritto dalla legge, è invece inesistente quando esce da ogni schema legale.
Occorre essere molto attenti in quando se la notifica è nulla e il contribuente si costituisce, la nullità viene automaticamente sanata, in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Se la notifica è inesistente è ugualmente possibile la costituzione in giudizio ed eccepire l'inesistenza, senza che per questo il vizio venga sanato.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 1044/2010, ove è stato anche precisato che l'irritualità della notifica di un atto fiscale non ne determina l'inesistenza.
Infatti la proposizione del ricorso da parte del contribuente in maniera tempestiva sava la notificazione dell'atto di accertamento tributario affetta da nullità con effetto retroattivo.
La sanatoria si verifica in applicazione dell'articolo 160 del codice di procedura civile, il quale, attraverso il rinvio al precedente articolo 156, prevede che la nullità di una notifica non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, pervenendo a conoscenza del destinatario.
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