la sentenza che cita WATCHMEN è vero che è rivolta al gestore di un locale che risponde a sfruttamento , ma la stessa sentenza dice anche così: "nella nozione di prostituzione debba farsi rientrare qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra prostituta e cliente, i quali possono trovarsi addirittura in luogo diverso. Unica condizione è la possibilità, per il secondo, di interagire sulle attività compiute dalla prima"
lo spettacolo avviene dietro il corrispettivo di denaro, ovvio.
se per interagire intendiamo fare richieste generiche o specifiche riguardanti lo svolgimento dello spettacolo, dialogare e compiere atti sessuali anche senza contatto fisico, direi che avviene proprio così.
queste sono le differenze (denaro commissurato alla durata e alla natura dello spettacolo e interazione) fra [censura] e prostutuzione, reale o virtuale.
io penso che quello che faccio sia "prostutuzione virtuale".
morale a parte visto che girano soldi reali e totalmente quantificabili (non sono contanti)
sono tassabili? se sì in che modo? vi sono delle differenze se questa attività viene svolta occasionalmente o abitualmente?
Anche la Cassazione può sbagliare e ritornare sui suoi passi. Spesso lo ha fatto.
A mio personalissimo parere se la tua è prostituzione allora è prostituta anche:
- la ballerina di lap dence;
- la spogliarellista;
- la danzatrice "del ventre".
Comunque, ripeto, anche dalla suddetta si evince che è il
favoreggiamento e non la prostituzione a costituire reato.
“E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, Ie prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il
reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno, atteso che è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all’utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale
a pagamento” (Cass. pen. Sez.3 n. 25464 del 22.4.2004)”.
Al di là di sentirsi o no prostituta comunque a mi opersonalissimo avviso i tuoi introiti vanno tassati ex art. 53 Costituzione.
Per le modalità di tassazione, mi pare, che la risposta ti sia già stata fornita.