giuseppepiantino@libero.i
Utente
credo non sia corretto. tu sei un professionista e non vendi dei beni, ma prestazioni
Buongiorno: confermo che la proforma può essere assimilata al DDT nelle fatture di vendita beni, quindi è possibile fatturare al 15 del mese successivo, attenzione però, l'art. 21 comma 4 lettera a) recita in completezza:"Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.
Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica."
Questo è ciò che ho trovato sul sito dell' AdE, però ripeto forse c'è qualcosa che mi sta sfuggendo.
Intanto grazie in anticipo per le risposte Giuseppe.
io fatturerei il 12 agosto o nei giorni immediatamente successivi- Lavoro concluso a Giugno
- Fattura Proforma inviata il 18 Giugno
- Pagamento incassato il 12 Agosto