Francamente non si capisce per quale motivo tu abbia aperto un thread avendo già la convinzione di tenere un comportamento fiscale corretto per il tuo cliente

. Ogni qualvolta qualcuno degli intervenuti ti fa notare, invece, l’anomalia del tuo operato puntualmente difendi a spada tratta il tuo assunto. Siccome anche io sono dell’idea che le norme a presidio della documentazione regolare dell’acquisto dei carburanti siano state infrante ti dico perchè la violazione verrà contestata e sanzionata:
1. citi l’art. 21, co. 4 dpr 633/72 che disciplina la fatturazione differita in caso di emissione di ddt o altro documento idoneo…. Ti inviterei ad andare a leggerti l’art. 1 comma 1 del dpr n. 472/96 e scoprirai che il documento di trasporto è escluso per taluni prodotti e tra questi figurano i carburanti (per questi la bolla di acc. esiste ancora)!!! O per bacco ti dirai!

E come se non bastasse (e te l’avevo detto nel post n. 1) la scheda carburanti non è idonea a sostituire il suddetto documento perché carente delle informazioni previste dal predetto decreto (ad esempio il soggetto incaricato del trasporto) ma è disciplinata minuziosamente dalla legge per sostituire la fattura.
2. come ti ha già fatto notare qualcuno l’uso stravolto della scheda carburanti può rivelarsi letteralmente un boomerang perché se non è correttamente compilata mette a rischio la deducibilità del costo nonché la detrazione iva (vedasi le recenti sentenze della cassazione); e con questo rischiando di inficiare seriamente la stessa fattura tardivamente emessa (quindi non tenere conto di quanto scritto da me nel post 2).
:sun::yes2:
Buona giornata a tutti