Nella risposta ad interpello n. 437/2022 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le remunerazioni in criptovaluta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di staking sono soggette a tassazione ex art. 44 c. 1 lett. h) del TUIR.
Tali remunerazioni vanno dichiarate nel quadro RL del mod. REDDITI PF/quadro D mod. 730/2025 che poi vanno a formare il reddito complessivo del contribuente da assoggettare ad IRPEF.
La ritenuta di acconto del 26% è applicata dal soggetto erogatore delle somme, se vi è tenuto. In tal caso la ritenuta andrà indicata nell'apposito campo in sede di compilazione dei suddetti quadri, in caso contrario no.
Saluti.