La determinazione della plusvalenza in caso di rimborso, cessione a titolo oneroso o permuta di criptovalute potrebbe non essere così agevole qualora tali fattispecie imponibili siano precedute da operazioni “cripto su cripto”.
Occorre dunque fare un po’ di chiarezza, partendo dall’analisi della normativa di riferimento.
Va innanzitutto considerato che la disposizione contenuta nell’articolo 67, lettera c-sexies), del Tuir (introdotta dalla Legge di Bilancio 2023) – volta a disciplinare il trattamento fiscale del rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – stabilisce che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 30/E del 27/10/2023 (§ 3.1), ha affermato che lo scambio di una criptovaluta con un’altra avente la medesima funzionalità economica (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin), ossia le operazioni “cripto su cripto”, (dal 2023) non origina materia imponibile, mentre assume rilevanza fiscale la conversione di valuta virtuale in valuta fiat (valuta avente corso legale), oppure l’acquisto di un NFT mediante l’utilizzo di una criptovaluta.
L’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir – il quale definisce i criteri per determinare i redditi derivanti dal rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – fissa, quale principio generale, che le plusvalenze fiscalmente rilevanti sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il loro costo o il valore di acquisto.
Per determinare il reddito da sottoporre ad imposizione che deriva dalle operazioni imponibili realizzate mediante l’utilizzo di cripto-attività, occorre dunque “ricostruire” il costo o valore di acquisto delle medesime.
Ciò potrebbe rivelarsi non così immediato nel caso in cui le criptovalute, utilizzate per realizzare operazioni fiscalmente rilevanti, siano il risultato di conversioni avvenute nel tempo con altre valute virtuali aventi uguali caratteristiche e funzioni. Operazioni, queste ultime, che, come è stato sopra rilevato, risultano irrilevanti ai fini tributari.
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