Con Risposta a interpello n 112 del 17 aprile le Entrate replicano ad una istante iscritta AIRE che riceve, in qualità di erede, da una Società degli Autori estera, dei compensi per l'utilizzazione di opere d'ingegno.
Tali compensi sono tassati alla fonte dallo Stato estero e la Contribuente chiede di pronunciarsi in merito all'eventuale assoggettamento ad imposizione in Italia dei suddetti emolumenti ed al conseguente obbligo di riportare in dichiarazione tali redditi in Italia.
1) Diritti d'autore per iscritta AIRE: tassazione
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha recentemente modificato l'articolo 2 del TUIR, prevedendo che, a partire dal 2024, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che ''per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente''.
Ciò premesso, si forniscono valutazioni nel presupposto di una residenza fiscale nello Stato estero della Contribuente, a partire dall'anno d'imposta Y + 1, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati nel nostro Paese solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, determinati secondo i criteri forniti dall'articolo 23 dello stesso Testo Unico.
L'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR reca una presunzione relativa, in base alla quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso.
Il successivo comma 2 del suddetto articolo 23 contiene, alla lettera c), una presunzione assoluta, secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalle condizioni contenute nel citato comma 1, lettera f), del TUIR, i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel suo territorio o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Nella fattispecie in esame, gli emolumenti in esame, percepiti dall'Istante in qualità di erede, rientrerebbero, quali redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR.
I suddetti redditi, corrisposti dalla Societàdegli Autori estera, non possono essere considerati come prodotti nel territorio dello Stato italiano, non ricorrendo nella fattispecie in esame le condizioni di cui al citato articolo 23 del TUIR; difatti tali redditi non risultano derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato italiano o da beni che si trovano nel territorio stesso né risultano corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente nel nostro Paese o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.
Pertanto, si rileva che, a decorrere dall'annualità Y + 1, in cui la Contribuente risulterebbe residente all'estero, i compensi economici, corrisposti dalla citata Società degli Autori alla contribuente, non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia, in base alle disposizioni contenute nel citato articolo 3, comma 1, del TUIR e, pertanto, non devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel nostro Paese.
Si osserva infine che, ove il reddito imponibile della contribuente dovesse essere superiore ai 2.840,51 euro annui, l'Istante non potrebbe considerarsi fiscalmente a carico del marito, da cui l'impossibilità di riconoscere a quest'ultimo la relativa detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR.