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DISTRIBUTORI AUTOMATICI CHE NON INCASSANO DIRETTAMENTE: COME FARE

1 minuto, Redazione , 14/10/2019

Distributori automatici che non incassano direttamente: come fare

Distributori automatici: non sempre necessaria la trasmissione telematica. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali adempimenti deve rispettare un rivenditore di distributori automatici, concessi in comodato d'uso all'interno di palestre, centri fitness e simili? Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 413 dell'11 ottobre 2019, riguarda un rivenditore di distributori automatici che a fine giornata controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d'uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi e alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l'istante comunica a ciascuna di esse l'importo che dovranno bonificargli (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l'importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di specie, dato che le merci possono essere acquistate con piano a ricarica o in abbonamento, esclusivamente alla reception della palestra, il bene non rientra nella definizione di vending machine. Il distributore, infatti, non incassando somme, non memorizza dati corrispondenti da trasmettere. Le somme incassate dalle palestre, peraltro, sono comunque documentate mediante l'emissione di ricevute, che vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica dei clienti. Ne discende la corretta certificazione dei corrispettivi indipendentemente dagli obblighi di censimento, di memorizzazione e di trasmissione delle informazioni ai quali sono soggette le vending machine. Ne discende che 

  • fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall'istante sono correttamente certificate con l'emissione della ricevuta fiscale e l'annotazione nel registro dei corrispettivi 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi è perseguita attraverso la trasmissione telematica che è sostitutiva dei vari obblighi di certificazione fiscale.

Allegato

Risposta interpello 413 del 11.10.2019

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025

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