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ADEMPIMENTO ANOMALIE IVA: IN ARRIVO LETTERE PER IL 2022

Adempimento anomalie IVA: in arrivo lettere per il 2022

Le Entrate hanno pubblicato le regole per l'adempimento spontaneo per l'IVA anno di imposta 2022: come fare

Con Provvedimento n. 176284 dell'11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha disposto le regole per le comunicazioni relative alle anomalie derivanti dal confronto fra i dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA riferita al 2022 e quelli delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente.

Le comunicazioni saranno messe a disposizione dei contribuenti nel domicilio digitale comunicato all'ADE e inserite nel “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

1) Adempimento spontaneo IVA: in arrivo lettere per il 2022

Il documento evidenzia che l'agenzia verifica la correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Il contribuente potrà consultare:

  • a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
  • b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
    • i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
      (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
    • ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8,
      VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
  • c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
    nature:
    • i. attive imponibili;
    • ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
  • e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili; 
  • f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”; 
  • g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).

Nella comunicazione inviata dall'Entrate vi sarà

  • a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • d) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • e) codice atto;
  • f) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
    • i. imponibili;
    • ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 e ai commi 7 e 8 dell’art. 74, del d.P.R. n. 633 del 1972 (ricevute);
  • g) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • h) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • i) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.1

Allegato

Provvedimento AdE 176284 dell'11.04.2025 - Anomalie IVA
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