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COLLEGAMENTO CASSA E POS: IL CASO DEL BOWLING MULTIATTIVITÀ

Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività

POS e cassa: obbligo dal 2026 ma non per tutti. Il caso bowling chiarisce quando serve davvero il collegamento

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Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti.

Prima dei dettagli va ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici e che entro il 20 aprile devono essere effettuati i primi collegamenti.

1) Collegamento Casse e POS: il caso del bowling

Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento va effettuato solo se c’è obbligo di corrispettivi.

La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:

  • incasso elettronico,
  • certificazione dei corrispettivi.

Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.

Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:

  • bowling, con biglietti SIAE, 
  • sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino, 
  • bar e ristorante, con registratore telematico, 

Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS. 

Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.

La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna

  • collegare tutti i POS? 
  • averne uno per ogni attività? 
  • censire anche quelli usati per attività senza scontrino? 

Per il bowling con biglietteria SIAE nessun collegamento 

L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:

  • sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
  • vengono trasmessi tramite un canale autonomo.

Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore 

Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.

Per la sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo

Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:

  • obbligo di certificazione,
  • né registratore telematico,

non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.

Per i bar e ristorante c'è obbligo pieno. Trattandosi di attività:

  • soggette a scontrino,
  • con trasmissione telematica dei corrispettivi,

scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
deve essere censito nel cassetto fiscale.

L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.

L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:

  • il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino
  • i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale.

In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.

Nel caso di specie del bowling quindi occorre evidenziare che:

  • il bowloing ha attività soggette a scontrino e attività non soggette,
  • se il pos è collegato solo alle attività non soggette non occorre collegarlo all'RT,
  • se invece si incassa da attività sia non soggette che soggette allora il POS e l'RT vanno collegati.

Attenzione al fatto che il non-collegamento del POS all'RT va segnalato all'AdE tramite l'apposita funzione su Fatture e corrispettivi

Fonte immagine: Chat GPt

Allegato

Risposta a interpello n 44/2026
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