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RICEVUTE POS: GLI ESTRATTI CONTO DIGITALI AL POSTO DEL CARTACEO

Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo

Legge di conversione del Decreto PNRR in vigore dal 21 aprile. Estratti conto digitali al posto delle ricevute pos catacee

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Il Decreto PNRR convertito in Legge n 50/2026 pubblicata in GU n 91 del 20 aprile conferma la novità per le ricevute dei pagamenti POS e altro inizialmente previsto.

Vediamo tutti i dettagli per la conservazione delle scritture contabili e cosa introduce la Lagge di conversione del Decreto in oggetto.

In sintesi, per imprese e cittadini viene eliminato l’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.

1) Ricevute POS: via l'obbligo di conservazione cartacea

L’articolo 8, comma 1, dispone l’eliminazione dell’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. 

In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari (estratto conto, per i rapporti di conto corrente), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.

Più precisamente, l’articolo 8, comma 1, introduce una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’articolo 2220 del codice civile, nell’ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “Testo unico bancario – TUB”), possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.
Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.

Fonte immagine: Chat Gpt
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