×
HOME

/

CONTABILITÀ

/

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025

/

FATTURA ELETTRONICA: ESONERATA LA GUARDIA MEDICA CON FOGLIO DI LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

Fattura elettronica: esonerata la guardia medica con foglio di liquidazione corrispettivi

Le guardie mediche con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP, sono esonerate dall'emissione della fattura elettronica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche i medici in rapporto di continuità assistenziale (le guardie mediche) assunti a tempo determinato che svolgono la propria attività professionale in convenzione con l'Asl (MCA), non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica in relazione ai compensi percepiti dalle Asl.

A prescindere dalla circostanza che fruiscano e meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, "tiene luogo della fattura" anche relativamente ai MCA con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 26.08.2021 n. 558.

Ricordando le indicazioni fornite con risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, avente ad oggetto "Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale" ("MCA"), è stato precisato, che:

  • considerato che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale,
  • la tipologia di rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico sostituto che, come detto, deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è in quadrabile quale rapporto di lavoro autonomo
  • e che, pertanto, il MCA, assunto quale sostituto "sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo", precisando, sempre ai fini dell'IVA, che "il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall'articolo 1, commida 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, ed esclude la rivalsa dell'IVA nei confronti dei committenti".

L'Agenzia ha ritenuto che, anche questi ultimi, svolgendo la propria attività professionale in convenzione con l'ASL, al pari dei medici di medicina generale, avvalendosi di mezzi di lavoro propri, diversamente dai medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che svolgono un'attività di lavoro dipendente, siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e che il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali, costituisce il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso erogato, nonché i criteri di formazione dello stesso e l'avvenuto accredito dell'ammontare.

Infine, si rammenta che l'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 dispone espressamente che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:

  • il primo deve essere consegnato ospedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, 
  • il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente,
  • il terzo conservato presso l'ente.

Allegato

Risposta a interpello del 26.08.2021 n. 558

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025 · 04/05/2025 Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2025: pagamento entro il 3 giugno

Entro il 3 giugno 2025 (il 31 maggio è sabato) versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2025: un breve riepilogo delle scadenze da ricordare

Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2025: pagamento entro il 3 giugno

Entro il 3 giugno 2025 (il 31 maggio è sabato) versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2025: un breve riepilogo delle scadenze da ricordare

Compensi professionali ereditati e IVA: cosa fare secondo l’Agenzia delle Entrate

Come gestire l’IVA su compensi professionali incassati dagli eredi di un professionista deceduto? L'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti

Adempimento anomalie IVA: in arrivo lettere per il 2022

Le Entrate hanno pubblicato le regole per l'adempimento spontaneo per l'IVA anno di imposta 2022: come fare

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.