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1) Regolarizzazione colf e badanti
La regolarizzazione delle colf e badanti è prevista dall’art. 1 ter del D.L. 78/2009 e si applica ai datori di lavoro italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, adibendoli alle funzioni tipiche delle badanti o delle colf.La regolarizzazione da parte dei datori di lavoro è possibile dal 1° al 30 settembre 2009, mediante dichiarazione della sussistenza del rapporto di lavoro all'INPS (per il lavoratore italiano o comunitario) o allo sportello unico per l'immigrazione (per il lavoratore extracomunitario).
La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Nella dichiarazione di emersione, che va presentata con modalità informatiche devono essere attestati i seguenti dati:
1) il possesso da parte del datore di lavoro che intende regolarizzare una colf di un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro annui (25.000 in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi);
2) che la retribuzione e l'orario lavorativo non sono inferiori, rispettivamente, a quanto stabilito dal vigente CCNL e dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 394 del 1999.
La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato eventualmente presentata in rapporto alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare la dichiarazione di emersione per una colf e a due badanti.
Dopo che il datore di lavoro ha presentato la dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione verra’ siglato il contratto di soggiorno e il datore di lavoro comunicherà all’INPS, entro 24 ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, l'assunzione del lavoratore extracomunitario.
Nelle more del procedimento di cui al presente articolo, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore inerenti le violazioni delle norme sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale e sull'impiego di lavoratori, sono sospesi ed è vietata l'espulsione dello straniero irregolare, tranne che nei casi previsti dal comma 13, in relazione ai quali è altresì fatto divieto di procedere alla emersione (si tratta degli extracomunitari già espulsi per gravi motivi, segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale o condannati, anche non definitivamente, per reati per i quali è previsto l'arresto in fragranza).
La stipula e la sottoscrizione del contratto di soggiorno nonché la comunicazione all'INPS è condizione per l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi in corso.
L'INPS deve comunicare al Ministero dell'interno la cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale.
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