Tale richiesta si è resa necessaria in quanto nella prassi vengono adottati comportamenti difformi, con applicazione dell’Iva agevolata al 10% o dell’Iva ordinaria al 20%.
Il problema, in particolare, riguarda l’aliquota Iva da applicare alla cessione della seconda pertinenza, dato che il Testo Unico dell’imposta di registro prevede che le agevolazioni prima casa si possano estendere alle pertinenze dell’immobile abitativo, alle seguenti condizioni:
- le pertinenze siano classificate o classificabili nella categorie catastali C2, C6 o C7;
- limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.
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1) Commento alla Risoluzione
Per approfondire l'argomento scarica il Commento alla Risoluzione al seguente link : "Iva al 10 per cento per la seconda pertinenza"- Bonus casa 2026 eBook
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