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REVISORI, IL CONTRIBUTO AL REGISTRO ENTRO IL 31 GENNAIO

Revisori, il contributo al registro entro il 31 gennaio

Il 31.1.2012 scade il termine per il versamento del contributo dovuto per l’anno 2012 per l’iscrizione al Registro dei revisori contabili. L’art. 8 della L. 132/97 stabilisce, infatti, che gli iscritti nel Registro hanno l’obbligo di versare un contributo di 26,84 €, entro il 31.1 di ciascun anno.

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Anche i neo-iscritti sono tenuti al pagamento del contributo, per essi la scadenza è entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della loro iscrizione al Registro.

Il contributo dovuto è sempre pari ad € 26,84, esso infatti non varia in base ai mesi di iscrizione, e deve essere versato con il bollettino postale in bianco, secondo le modalità descritte di seguito.

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1) Versamento

Il versamento va effettuato mediante il bollettino postale premarcato, che la società Registro Revisori legali (alla quale è affidata dal 1.1.2008 l’attività di gestione) ha provveduto ad inviare presso il domicilio dei soggetti interessati e che riporta già:
• l’intestazione al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
• il n. di c/c postale (n. 75511741);
• l’importo di € 26,84;
• la causale del versamento.

Nel caso in cui tale bollettino non fosse stato ricevuto, i revisori potranno utilizzare un bollettino in bianco, indicando:

• numero di c/c postale 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
causale del versamento “Contributo 2012 ex L. n. 132/1997”, specificando il numero di iscrizione e il codice fiscale.

Non è necessario inviare, a mezzo raccomandata, la relativa attestazione di pagamento.

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2) Mancato adempimento

Il mancato versamento del contributo comporta sanzioni piuttosto gravi a carico dei revisori inadempienti.
Infatti:

  • se il revisore, entro 3 mesi dal mancato versamento, non effettuerà il pagamento, verrà sospeso (come previsto dal comma 4, articolo 8, della Legge n. 132/1997) dal Registro e riceverà un’apposita comunicazione che lo inviterà a regolarizzare la propria posizione entro un determinato termine, comunque non superiore ai 6 mesi;
  • se il revisore non provvederà ad effettuare il versamento nemmeno entro i 6 mesi dal provvedimento di sospensione, egli verrà cancellato (come previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 88/1992) dal Registro dei revisori.
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