La CAS.SA COLF è stata istituita con l’accordo 10 maggio 2010 (modificato in data 3 maggio 2012), sottoscritto dalle parti sociali per gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari.
In sintesi tra le prestazioni offerte vi sono sono per i collaboratori domestici indennità in caso di ricovero e rimborso dei ticket per esami , mentre per i datori di lavoro vi è una polizza assicurativa che li tutela in caso di invalidità o decesso del collaboratore stesso.
L'iscrizione alla CAS.SA COLF comporta il versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura oraria complessiva di euro 0,03 , dei quali euro 0,01 a carico del lavoratore.
Il nuovo regolamento della CAS.SA COLF del 3 maggio 2012 prevede che è possibile aumentare facoltativamente il versamento dei contributi della Cassa fino al raggiungimento della soglia minima annuale di € 25,00. Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro. Dopo 4 trimestri di versamento regolare di tali contributi con il raggiungimento del minimo di 25 euro i collaboratori hanno diritto ai servizi integrativi specificati più sotto.
L'iscrizione, sia del dipendente che del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verifichino delle discontinuità nel versamento dei contributi. Sono considerati iscritti alla CAS.SA COLF i lavoratori domestici ed i datori di lavoro che dal primo giorno del trimestre iniziano a versare a loro nome i contributi di Assistenza contrattuale.
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1) Le prestazioni della Cassa Colf
Con l’iscrizione alla CAS.SA COLF il lavoratore può usufruire, a norma dell’art. 7 del regolamento 18 maggio 2010, entro 18 mesi dall’evento delle seguenti prestazioni:
• indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;
• indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;
• indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;
• indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.
La richiesta delle prestazioni per i datori di lavoro dovranno essere inviate direttamente alla CAS.SA COLF.(www.cassacolf.it) .
L'indennità giornaliera non viene però corrisposta in caso di ricovero derivante da:
a. cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti; cura delle malattie mentali;protesi dentarie, , le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
b. prestazioni mediche aventi finalità estetiche (
c. accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
d. ricoveri per lunga degenza. trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi ,da azioni dolose compiute dall'Assicurato;
e. conseguenze DI esposizione a radiazioni ionizzanti;
f. conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
g. terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
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2) Polizza assicurativa per il datore di lavoro
La CAS.SA.COLF ha inoltre stipulato nell'interesse dei datori di lavoro domestico iscritti, una Polizza Assicurativa, nel caso in cui il datore di lavoro sia civilmente responsabile dell’infortunio. La garanzia opera anche per il c.d. "rischio in itinere", se ed in quanto riconosciuto dall'INAIL.
Sono invece escluse dall'assicurazione escluse le malattie professionali ed i danni provocati a terzi ad es. derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco dalla proprietà o custodia di cavalli, da asbesto, da esposizione a campi magnetici .
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