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INIDONEITÀ FISICA E LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE

Inidoneità fisica e licenziamento del lavoratore

Una impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli costituisce per la Cassazione giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

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Una impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli viene a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non avendo il datore di lavoro l'obbligo di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative. In particolare se ciò comporta una modificazione dell'assetto organizzativo dell'impresa.  Questa la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23330 del 18 Dicembre 2012.

IL CASO
Un dirigente medico radiologo, affetto da una sintomatologia ansiosa, era stato licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto il licenziamento era riconducibile all'ipotesi di giustificato motivo oggettivo.
Il dirigente ha proposto ricorso al Tribunale, il quale ha dichiarato illegittimo il licenziamento disposto dall'Azienda Ospedaliera nei confronti del dirigente medico radiologo ed aveva condannato la stessa Azienda al pagamento dell’indennità supplementare, con gli interessi legali dal licenziamento al saldo. Inoltre, il tribunale ha aggiunto che il recesso era illegittimo, sia sotto il profilo formale, in quanto non era stato preceduto dalla contestazione scritta, sia sotto quello sostanziale, posto che il provvedimento di recesso non era stato motivato con riguardo alla permanente impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa ed al protrarsi di tale situazione. L'Azienda inoltre non aveva dato la prova che il ricorrente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale.
L’azienda ha presentato ricorso in Appello, che ha confermato la decisione di primo grado. Infine, l’azienda propone ricorso in cassazione, che è stato rigettato.

Dalle motivazioni indicate nella sentenza discende in sostanza che la tutela di singoli lavoratori, anche con riguardo ad interessi costituzionalmente rilevanti (diritto al lavoro, alla salute), non può spingersi fino a determinare scelte organizzative preordinate al perseguimento di finalità assistenziali, eventualmente incidenti sulla posizione di altri dipendenti ed imposte all'impresa senza il supporto di una disposizione di legge.

Per il commento completo e il testo integrale della sentenza clicca qui

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