Il 31 ottobre 2008 la CTR dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate nei confronti del fallimento della soc. xxxx. Il giudice di appello ha confermato gli avvisi notificati alla contribuente per recupero a tassazione IVA 1999/2000 avendo rilevato che la società yyy aveva quale unico oggetto sociale la commercializzazione di manufatti aventi marchio xxxx e prodotti unicamente dalla soc. xxx. Quindi, ha ritenuto che si era trattato di atti negoziali indiretti aventi per oggetto la vendita di beni diversi, comprese le merci, per i quali operava la presunzione di cui all'art. 15, comma 1, TUR, il che riconduceva le singole operazioni frazionate a una vera e propria cessione complessiva di ramo aziendale, unitariamente considerata e assoggettata a imposta di registro e non a IVA.
Propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il Fallimento della soc. xxxx; con il primo motivo (violazione dell'art. 1322 c.c., art. 1362 c.c. e seg.; art. 20 TUR), corredato da adeguato quesito di diritto, la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello "...ha del tutto obliterato la volontà delle parti quale risulta dalla clausole da esse utilizzate, volte a perseguire obiettivi economici non vietati dalla legge, valorizzando, invece, unicamente dati extratestuali ed estrinseci al contratto stesso, quale la presunta finalità elusiva".
La S.C. rigettando il ricorso enuncia un’importante norma giuridica: l’amministrazione finanziaria può contestare al contribuente l’elusione fiscale nel caso in cui l’operazione commerciale abbia uno scopo diverso rispetto a quello rappresentato contrattualmente.
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Elusione fiscale e riqualificazione contrattuale - Sent. Cass. n. 23584/2012
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