HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO ACCESSORIO E CIRCOLARE N. 4/2013

Lavoro accessorio e Circolare n. 4/2013

Chiarimenti del Ministero del Lavoro sull'utilizzo del lavoro accessorio nella circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 - TRATTO DA LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO N. 9 DEL 1 MARZO 2013 a cura delll'Avv. R. STAIANO

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Riforma Fornero, ovvero la legge n. 92/2012, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 18 luglio 2012, è intervenuta anche nel campo del lavoro occasionale di tipo accessorio, prevista dalla c.d. Riforma Biagi, ovvero dal decreto legislativo n. 276/2003.
Lo scopo è quello di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, apprestando una tutela previdenziale a quei lavoratori che operano senza alcuna protezione previdenziale ed assicurativa.
Normalmente, infatti, quando parliamo di lavoro occasionale di tipo accessorio, ci riferiamo a quei rapporti che hanno ad oggetto tutte quelle attività lavorative che non possono ricondursi a tipologie contrattuali tipiche di lavoro autonomo o subordinato, poiché tali prestazioni vengono rese saltuariamente ed in posizione ausiliaria e funzionale rispetto ad una attività principale.

1) Lavoro accessorio e voucher

La principale caratteristica della tipologia contrattuale  del lavoro accessorio  è rappresentata dalla modalità di pagamento (liquidazione del compenso), fondato su un sistema di c.d. buoni lavoro – voucher che “cartolarizzano” il credito dovuto al prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro.
Tali buoni hanno un valore nominale fissato dal Ministero che comprende:
1) compenso per il lavoratore;
2) quota previdenziale destinata alla gestione separata INPS,13%;
3) quota per l’assicurazione INAIL, 7%;
4) quota a favore dell’INPS per la gestione del servizio, 5%
Secondo la nuova formulazione dell’art. 70 comma 1 del decreto legislativo n. 276/2003 ad opera della Legge Fornero “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare” .
Il legislatore ha, altresì, precisato che, fermo restando tale limite, le attività lavorative svolte nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, salvo i periodi transitori fino al maggio 2013, la tipologia contrattuale in oggetto potrà essere utilizzabile in tutti i settori produttivi ed a qualsiasi lavoratore.
Tale limite viene ridotto, poi, ad E. 2.000,00 (annui), nel caso in cui le prestazioni del lavoratore siano rese a committenti imprenditori commerciali e professionisti.

Ti possono interessare :

La Busta paga 2025: guida operativa (eBook) di MC. Prudente  - Guida operativa sulla lettura e compilazione della busta con esempi pratici. Aggiornato alla circolare INPS n. 25 del 29.01.2025; eBook pdf di 223 pag.

Guida alle agevolazioni all'assunzione 2025 (eBook) di  Ballanti dott. Paolo  - Tutte le misure per favorire l’occupazione dei giovani e dei disoccupati; aggiornato alla circolare INPS n. 32 del 30.01.2025; eBook pdf di 76 pagine

2) Circolare 4 2013

Con la circolare del 18 gennaio 2013 n. 4 il Ministero del lavoro ha fornito istruzioni – indicazioni operative per il personale ispettivo in materia di lavoro accessorio.
In tale circolare il Ministero ha ribadito che, pur avendo la legge Fornero ampliato i casi in cui è possibile ricorrere a tale contratto, tale tipologia contrattuale non può essere utilizzata nel caso in cui vi sia un intermediario tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore finale, ossia, nelle ipotesi di lavoro in appalto e di contratti di somministrazione di lavoro.
Con la circolare inoltre il Ministero è intervenuto sul tema del regime sanzionatorio per tutti coloro che eccedano nell’utilizzo dei c.d. buoni lavoro nei confronti del singolo prestatore di lavoro per una cifra superiore ad E. 5.000,00 (o E. 2.000,00 nella ipotesi di imprenditori commerciali e professionisti).
In tal caso vi sarà la trasformazione del rapporto intercorso tra le parti in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con sanzioni civili ed amministrative.

Ti potrebbero interessare i seguenti prodotti:

Visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la collana dei Pratici fiscali

3) Per l'approfondimento completo e tanti altri materiali sul lavoro vai a

La Circolare del lavoro n. 9 del 1 Marzo 2013:  VEDI IL SOMMARIO
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 07/05/2025 Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

disponibile il modello aggiornato di comunicazione previsto dall’art. 19 della Legge 203/2024 utilizzabile dai datori di lavoro nei casi di prolungata assenza non giustificata

Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

disponibile il modello aggiornato di comunicazione previsto dall’art. 19 della Legge 203/2024 utilizzabile dai datori di lavoro nei casi di prolungata assenza non giustificata

Stranieri stagionali: ok ad altro lavoro in attesa del permesso

I lavoratori stagionali possono iniziare attività non stagionale mentre attendono la conversione del permesso, chiarisce il Ministero del Lavoro nella circolare 10 del 5.5.2025

Reddito di libertà vittime di violenza: dal 12 maggio le domande 2025

Definiti gli esiti delle graduatorie 2024 che vengono comunicati direttamente alle interessate, Il 12 maggio parte la seconda finestra per le richieste sui fondi 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.