- polizza fideiussoria / fideiussione bancaria;
- costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
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1) Rimborso IVA: cosa è cambiato in breve
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NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA (dal 13.12.2014)
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Rimborsi iva ≤ € 15.000
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NO GARANZIA
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Rimborsi iva > € 15.000
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Richiesti da
soggetti
"a rischio"
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GARANZIA
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Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
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GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
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- esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni (e che non siano start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012);
- nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
Può esserti utile il foglio di calcolo per il rilascio del Visto di conformità IVA e altri crediti - (excel)
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2) Rimborso IVA: i nuovi modelli per la prestazione della garanzia
- per "rimborso richiesto in procedura semplificata", si intende quello richiesto all’Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili che applicano il reverse charge), comprese le compensazioni effettuate nel 2015 con il modello F24, ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000, fatti salvi i diversi limiti stabiliti dalle norme. In caso di rimborso di importo superiore a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili) con pagamento richiesto in parte all’Agente della riscossione e in parte all’Ufficio delle Entrate, l’importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all’Agente della riscossione;
- per "rimborso richiesto in procedura ordinaria", si intende quello richiesto all’Ufficio delle Entrate. In caso di rimborso di importo superiore a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili che applicano il reverse charge), con pagamento richiesto in parte all’Agente della riscossione e in parte all’Ufficio, l’importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell’importo rimborsato dall’Agente della riscossione.