Con la Risoluzione 71/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle operazioni di trading on line. Il trading on line consiste nell’utilizzo di internet come canale di contatto con la clientela per l’esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini. Tale attività ha visto negli ultimi anni una notevole diffusione per effettuare investimenti di natura finanziaria.
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Questo approfondimento è un estratto della Circolare del giorno 156 del 24.07.2017. Abbonati alla Circolare del giorno: circa 300 approfondimenti in un anno sulle novità e gli adempimenti fiscali del momento.
1) Trading on line internazionale: cos'è
L’interpello formulato all’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 71/2016 aveva ad oggetto due tipologie di investimento finanziario:
- operazioni finanziarie sul mercato Forex;
- opzioni binarie.
Le operazioni finanziarie sul mercato Forex avvengono attraverso la conclusione on line di contratti c.d. “spot” e “ rolling spot”. Su tali operazioni, la Risoluzione n. 67/E del 2011 aveva specificato che l’operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine.
Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.
Nel caso di contratti spot la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Nel caso di contratti rolling spot le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l’intermediario applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, in modo che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.
In relazione con tale tipologia di operazioni, l’Agenzia nella Risoluzione 71/E del 2016 ricorda che con la Risoluzione 102/E del 2011 è stato chiarito che tali
contratti devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR.
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI CONSIDERATI
- Operazioni finanziarie sul mercato Forex
- Opzioni binarie
I redditi di tali operazioni, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.
Riguardo alle opzioni binarie, come specifica la Risoluzione in commento, la CONSOB nella Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2 luglio 2012 ha chiarito che le stesse “presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’”acquirente” l’opzionesubisce la perdita di tutta la somma investita”.
Il documento di prassi in commento specifica che dato che l’interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano tali operazioni, si ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR.
Anche in questo caso, quindi, i redditi di tali operazioni, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.
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2) Il trattamento fiscale di tali operazioni
Come anticipato nella sezione precedente, i redditi delle due operazioni considerate nell’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate rientrano nei rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR e, se riguardanti un soggettom persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.
La Risoluzione specifica che ai fini del calcolo dell’imponibile sarà necessario osservare quanto previsto dall’art. 68, comma 8 del TUIR secondo il quale “i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati”.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (Regime dichiarativo), il contribuente dovrà indicare tali redditi nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche e autoliquidare l’imposta eventualmente dovuta.
Mentre, l’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.
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3) Ulteriori obblighi per il contribuente
Nella Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i rapporti che il contribuente detiene con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio italiano, pertanto devono:
- essere indicati nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi;
- essere assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
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