HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

TRASPARENZA: GLI OBBLIGHI NEI CASI DI DISTACCO ALL'ESTERO

Trasparenza: gli obblighi nei casi di distacco all'estero

Gli obblighi di informativa completa e trasparente ai lavoratori distaccati all'estero dopo il Decreto legislativo 104 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Trasparenza  n. 104 2022  prevede nuovi obblighi di fornire informazioni adeguate e complete al lavoratore,  da parte del  datore di lavoro, sia all'inizio del rapporto di lavoro che  nel prosieguo, per i casi in cui intervengano rilevanti variazioni.

 Una particolare attenzione va posta alla gestione dei  lavoratori  dipendenti delle imprese italiane chiamati a svolgere la propria prestazione all’estero, ad esempio, nelle ipotesi di distacco transnazionale. 

Vediamo di seguito la disciplina ante e post decreto trasparenza e gli obblighi in particolare in caso di modifiche al contratto.

L'articolo è tratto dall'E-book L'informativa trasparenza ai lavoratori  di P. Ballanti PDF 2022  - 94 pagg.  normativa e facsimili 

1) La disciplina ante Decreto Trasparenza: distacco all'estero

La disciplina è contenuta all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997 che, prima delle modifiche del D.Lgs. numero 104/2022, imponeva al datore di lavoro di fornire “al lavoratore inviato all’estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza” (e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 1) le seguenti ulteriori informazioni: 

•    La durata del lavoro da effettuare all’estero;

•    La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

•    Gli eventuali vantaggi in denaro o in natura, collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero;

•    Le eventuali condizioni di rimpatrio del lavoratore. 

Il secondo comma dispone che l’informazione relativa alla valuta ed agli eventuali vantaggi in denaro o in natura, può essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Leggi anche obblighi trasparenza i chiarimenti ai datori di lavoro dell'INL e  Contratto intermittente: le novita dopo il d.lgs trasparenza

Tra le nostre novità in tema di lavoro e previdenza ti potrebbero interessare:

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

2) La discplina per i distacchi dopo il decreto Trasparenza

Il nuovo articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997 dispone, nei confronti del datore di lavoro che distacca in uno Stato membro dell’Unione europea o extra-UE un lavoratore, nell’ambito di una prestazione transazionale di servizi, l’obbligo di fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto, di cui all’articolo 1, comma 1, Legge numero 152/1997.

Vanno specificate inoltre le seguenti informazioni:

  •  Il paese o i paesi in cui dev’essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
  • La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
  • eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
  • Ove sia previsto il rimpatrio, vanno evidenziate anche le condizioni che lo disciplinano;
  •  La retribuzione cui ha diritto il lavoratore, conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
  • Le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • L’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto, prima della partenza:

  1.  qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro (di cui all’articolo 1, comma 1), nonché
  2.  le ulteriori informazioni citate nei primi quattro punti  (paese, valuta, prestazioni ulteriori in denaro o in natura, condizioni per il rimpatrio). 

Sono in ogni caso esclusi dalle disposizioni dell’articolo 2,:

  • dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero
  • i lavoratori marittimi e della pesca.  


3) Modifiche agli elementi del contratto dopo l’assunzione


Il successivo articolo 3 dispone che il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro “il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica” qualsiasi variazione riguardante:

  •   Le informazioni contrattuali, di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza;
  •   Le informazioni sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, di cui all’articolo 1-bis del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza;
  •   Le informazioni concernenti le prestazioni di lavoro all’estero, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza.


Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 07/05/2025 Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

disponibile il modello aggiornato di comunicazione previsto dall’art. 19 della Legge 203/2024 utilizzabile dai datori di lavoro nei casi di prolungata assenza non giustificata

Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

disponibile il modello aggiornato di comunicazione previsto dall’art. 19 della Legge 203/2024 utilizzabile dai datori di lavoro nei casi di prolungata assenza non giustificata

Stranieri stagionali: ok ad altro lavoro in attesa del permesso

I lavoratori stagionali possono iniziare attività non stagionale mentre attendono la conversione del permesso, chiarisce il Ministero del Lavoro nella circolare 10 del 5.5.2025

Reddito di libertà vittime di violenza: dal 12 maggio le domande 2025

Definiti gli esiti delle graduatorie 2024 che vengono comunicati direttamente alle interessate, Il 12 maggio parte la seconda finestra per le richieste sui fondi 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.